Liquidazione societaria non esclude pericolo di reiterazione di reati (Cass. pen. Sez. 3 n. 2927 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’art. 606 cod. proc. pen. non consente di dedurre come motivo di ricorso la violazione di norme costituzionali, quale l’art. 13 Cost., potendo tale violazione costituire esclusivamente fondamento di una questione di legittimità costituzionale. Il giudice della cautela è tenuto alla verifica della perdurante attualità delle esigenze cautelari ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., ma il tempo trascorso dalla commissione del reato, se non accompagnato da fatti sopravvenuti, è elemento neutro, la cui valenza si esaurisce nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della misura. La cessazione dell’attività della società attraverso cui è stato commesso il reato rende impossibile la reiterazione del medesimo fatto, ma non esclude il pericolo di commissione di delitti della stessa specie, da intendersi come reati che offendono il medesimo bene giuridico o presentano uguaglianza di natura rispetto al bene tutelato e alle modalità esecutive.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l’appello cautelare proposto dall’indagato avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di revoca dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misura sostitutiva degli arresti domiciliari, applicata in relazione al delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.
Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 13 Cost. e il difetto di motivazione in ordine alla attualità delle esigenze cautelari, evidenziando quale fatto nuovo la liquidazione giudiziale della società di cui era titolare e la definitiva cessazione dell’attività di impresa, con conseguente revoca delle autorizzazioni regionali. Avverso l’ordinanza di rigetto veniva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati. In via preliminare ha ribadito che non è ammesso il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme costituzionali, non essendo tale ipotesi prevista dall’art. 606 cod. proc. pen.; l’inosservanza della Costituzione può costituire solo il fondamento di una questione di legittimità costituzionale, nella specie non proposta.
Quanto alla revoca e alla sostituzione della misura, la Corte ha richiamato il principio per cui l’art. 299 cod. proc. pen. impone la costante verifica della perdurante legittimità delle restrizioni personali, a seguito di fatti sopravvenuti o di eventuali modifiche della situazione processuale. Ha inoltre precisato che il mero decorso del tempo dalla commissione del reato non è, di per sé, elemento rilevante ai fini della rivalutazione delle esigenze cautelari, dovendo essere valutato solo nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia.
Quanto al fatto della messa in liquidazione della società, la Suprema Corte ha osservato che la cessazione dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è correlata non all’impossibilità di reiterare lo specifico fatto oggetto di incolpazione, ma, più ampiamente, alla possibilità di commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Il pericolo di reiterazione va infatti riferito non solo ai reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche a quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive.
La liquidazione della società ha certamente reso impossibile la reiterazione del medesimo reato contestato, ma non esclude che l’indagato, con altri strumenti e altre modalità, possa realizzare delitti della stessa specie. L’errore prospettico del ricorso consiste proprio nel pretendere che la cessazione dell’operatività della società, attraverso cui fu commesso il delitto, incida sulla possibilità di commettere fatti diversi ma appartenenti alla medesima categoria. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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