Misure cautelari: il riesame valuta in fatto l’attualità del pericolo (Cass. pen. Sez. III n. 22853 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti o si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione non equivale all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato o della presenza di elementi indicativi recenti. La delimitazione temporale della contestazione associativa rileva nel giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull’operatività della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, aveva annullato, su ricorso dell’indagato, l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. L’incolpazione provvisoria riguardava il delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, con permanenza fino all’aprile 2022, e il reato continuato di cui all’art. 73 del medesimo decreto, per fatti di ottobre 2021; all’indagato era contestato il ruolo di partecipe.

Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente il fumus dei reati contestati, ma aveva escluso l’attualità delle esigenze cautelari per il significativo lasso di tempo intercorso tra i fatti e l’applicazione della misura, in assenza di elementi che provassero la protrazione dei legami con il sodalizio.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su censure non riconducibili alle categorie dell’art. 606 cod. proc. pen. Il ricorrente non prospetta lacune o vizi logici del provvedimento impugnato, ma una alternativa lettura del dato fattuale, come tale estranea al sindacato di legittimità.

Il Collegio richiama il principio secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non la ricostruzione dei fatti (tra le altre, Sez. 4 n. 21288 del 18.03.2026, non mass.; Sez. 2 n. 27866 del 17.06.2019, Rv. 276976; Sez. 2 n. 31553 del 17.05.2017, Rv. 270628-01; Sez. 6 n. 11194 dell’8.3.2012, Rv. 252178).

Nel caso di specie la dedotta contraddittorietà della motivazione non emerge. La contestazione associativa reca l’indicazione del luogo e della data di commissione del reato, collocandone la cessazione non oltre l’aprile 2022, e i reati-scopo contestati non si spingono oltre tale data. A fronte di questa delimitazione temporale, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus, escludendo però l’attualità del periculum in ragione del tempo trascorso senza elementi di segno contrario. Si tratta di una valutazione in fatto, immune dai denunciati profili di irragionevolezza.

La motivazione, osserva la Corte, fa buon governo dei principi in materia: l’attualità del pericolo di reiterazione non va equiparata all’imminenza del pericolo, ma indica la continuità del periculum libertatis nella dimensione temporale (tra le altre, Sez. 2 n. 5054 del 24.11.2020, Barletta, Rv. 280566-01). Quanto alla presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale, presa atto della contestazione associativa non successiva al marzo 2022 e della carenza di indici concreti e attuali di inserimento nel traffico di stupefacenti, ha desunto elementi dai quali risultano non sussistenti le esigenze cautelari, ipotesi espressamente contemplata dalla norma.

Le note di aggiornamento investigativo richiamate dall’Ufficio ricorrente sono prive di specifica concretezza, perché relative, per la posizione dell’indagato, a fatti risalenti nel tempo o non attinenti al settore degli stupefacenti. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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