Riparazione ingiusta detenzione, interessi solo se richiesti nel giudizio (Cass. pen. Sez. III n. 22851 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, gli interessi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo, qualificati come corrispettivi e non moratori, devono essere riconosciuti solo se l’interessato ha proposto la relativa domanda nel corso del giudizio. In mancanza di tale domanda la pronuncia che li liquidi è emanata ultra petita, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. Gli stessi interessi, se richiesti, decorrono non dalla data del provvedimento attributivo, ma dal suo passaggio in giudicato, momento in cui il credito, di natura non risarcitoria, può ritenersi certo, liquido ed esigibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 30 luglio 2025, in sede di rinvio dopo l’annullamento di un precedente diniego, ha liquidato in favore dell’istante un indennizzo per ingiusta detenzione di euro 33.368,53, condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma oltre agli interessi legali dalla data dell’ordinanza al saldo.
Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la condanna agli interessi è stata disposta in assenza di una specifica richiesta dell’istante e censurando la decorrenza degli stessi dalla pronuncia dell’ordinanza anziché dal suo passaggio in giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e individua il nodo della controversia nella domanda e nella decorrenza degli interessi sulla somma liquidata a titolo di riparazione.
Il primo principio riguarda la necessità di una domanda di parte. Gli interessi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo devono essere qualificati come corrispettivi e non come moratori. Il loro riconoscimento presuppone che l’interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa richiesta. In carenza di essa, la pronuncia di condanna è ultra petita, perché resa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. La Corte richiama sul punto Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Rv. 288270 e Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Rv. 265580.
Nel caso esaminato, dagli atti trasmessi non risulta che la parte istante avesse inizialmente proposto domanda di pagamento degli interessi corrispettivi sulla somma liquidata. La relativa statuizione è dunque viziata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il secondo principio concerne la decorrenza. Gli interessi al tasso legale sulla somma attribuita all’istante, corrispettivi e non moratori, vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo. Solo da quel momento il credito, di natura non risarcitoria, può ritenersi certo, liquido ed esigibile. La Corte richiama Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Rv. 251595 e Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 14/01/2008, Rv. 238677.
Ne deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla statuizione sugli interessi, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto, perché valuti gli atti in suo possesso quanto all’eventuale avvenuta presentazione della domanda da parte dell’interessata.
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Nota della Redazione
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