Sospensione cautelare dell’ordinanza di rimozione per approfondimento nel merito (TAR Puglia n. 266 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., il Tribunale Amministrativo Regionale sospende interinalmente gli effetti del provvedimento impugnato quando la natura del pregiudizio dedotto e l’opportunità di consentire una decisione re adhuc integra nel merito richiedano un approfondimento delle questioni sollevate con il gravame. La sospensione cautelare non comporta condanna alle spese nella fase incidentale allorché l’Amministrazione intimata non si sia costituita in giudizio.
Il Fatto
La vicenda origina da un’ordinanza di rimozione adottata dal Comune di Manduria nei confronti di un privato, relativa ad una cordonatura con opere annesse realizzata lungo il prospetto del fabbricato di sua proprietà. Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento comunale, precisando che le opere erano state eseguite nell’ambito di lavori avviati sulla base di una Segnalazione certificata di inizio attività presentata ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001. Avverso l’ordinanza di rimozione, notificata a gennaio 2026, il privato proponeva ricorso davanti al TAR per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, mentre il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la domanda cautelare presentata in via incidentale, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l’accoglimento dell’istanza. In particolare, il Collegio ha considerato la natura del pregiudizio dedotto dal ricorrente e l’esigenza di consentire al Tribunale, nella sede di merito, una decisione che possa essere assunta re adhuc integra.
Le questioni poste con il gravame, secondo quanto rilevato dal Tribunale, richiedono un approfondimento che non può essere compiutamente svolto nella fase cautelare. Tale approfondimento è necessario proprio in considerazione della complessità delle questioni giuridiche sollevate, che attengono alla legittimità dell’ordine di rimozione di opere realizzate sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività e ai relativi presupposti.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che gli effetti dell’impugnata ordinanza debbano essere interinalmente sospesi, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese della fase cautelare, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata. Il provvedimento di sospensione avrà efficacia fino alla decisione della causa nel merito.
Nota della Redazione
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