Perizia di parte attendibile se il giudice ne spiega le ragioni (Cass. civ. Sez. V n. 29325 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la relazione di stima di un immobile redatta dall’Ufficio tecnico erariale e prodotta dall’amministrazione finanziaria costituisce una semplice perizia di parte, cui può attribuirsi valore di atto pubblico solo quanto alla provenienza e non al contenuto. Nel processo tributario, ove maggiore è lo spazio per le prove atipiche, anche la perizia di parte può essere fonte di convincimento del giudice e fondare la decisione, a condizione che questi spieghi le ragioni per cui la ritiene corretta e convincente. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., fuori del quale il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo.
Il Fatto
Una società di pubblica assistenza impugna un avviso di rettifica e liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria ha richiesto il pagamento di maggiore imposta di registro e accessori in relazione alla compravendita di un compendio immobiliare, costituito da una ex colonia estiva.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana accoglie l’appello erariale, riformando la decisione di primo grado. La società propone allora ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, incentrati sull’asserita incoerenza dell’accertamento catastale e sulla pretesa valorizzazione acritica della stima dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, riqualificato d’ufficio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è dichiarato inammissibile: la censura investe la valutazione degli elementi probatori, riservata al giudice di merito, senza indicare il preciso fatto storico asseritamente omesso. Non sono fatti, nel senso richiesto, le deduzioni difensive sulle fonti di stima utilizzate dall’Ufficio.
Anche il secondo e il terzo motivo sono respinti. La Corte esclude che la sentenza impugnata ricada nell’omissione di motivazione, nella motivazione apparente o perplessa, secondo i criteri delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Il vizio di motivazione contraddittoria presuppone un contrasto insanabile e inconciliabile; nella specie la decisione contiene una compiuta illustrazione delle ragioni dell’accoglimento del gravame e supera la soglia del minimo costituzionale.
Il nucleo del principio emerge sul quarto motivo. In tema di imposta di registro, l’amministrazione è sullo stesso piano del contribuente: la relazione di stima dell’Ufficio è una perizia di parte. Tuttavia, nel processo tributario la perizia di parte può fondare la decisione, purché il giudice ne illustri le ragioni di attendibilità. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del criterio, indicando il metodo di stima indiretto basato sul costo di riproduzione deprezzato e rilevando la genericità degli argomenti difensivi del contribuente.
Il quinto motivo è parimenti inammissibile o infondato. Dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, il vizio di motivazione rileva solo per omesso esame di un fatto storico decisivo. La Corte territoriale ha esaminato la questione dell’errata superficie, nonché i rilievi tecnici che, in quanto questioni nuove, non erano stati prospettati nei gradi precedenti e non potevano essere introdotti per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorso è dunque integralmente respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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