Decadenza dalla rateazione nell’accertamento con adesione per mancato pagamento di una rata (Cass. civ. Sez. 5 n. 13118 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento con adesione, il contribuente decade dal beneficio della rateazione ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218 del 1997 a seguito del mancato versamento, alla scadenza, anche di una sola delle rate successive alla prima, con conseguente legittima iscrizione a ruolo dell’intero importo dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni, dedotti i versamenti già eseguiti. L’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza costituisce mero errore materiale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c. quando dal contesto del provvedimento risulti con chiarezza l’identità delle parti. È inammissibile la censura di motivazione apparente quando la pronuncia rispetti il “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost.
Il Fatto
A seguito di un accertamento con adesione concluso nel 2012 per l’anno d’imposta 2007, il contribuente aveva concordato il pagamento del dovuto in dodici rate trimestrali. L’Agenzia delle entrate-Riscossione notificava, nel 2018, una cartella esattoriale per l’importo residuo, iscritto a ruolo per intervenuta decadenza dalla rateazione.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i quattro motivi, ritenendoli tutti infondati. In primo luogo, con riferimento alla nullità della sentenza per omessa indicazione di una delle parti nell’intestazione, ha richiamato il principio per cui tale omissione costituisce mero errore materiale emendabile se dal contesto del provvedimento emerge l’identità delle parti. La mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha determinato un vizio del contraddittorio, essendo l’atto di appello stato regolarmente notificato nei suoi confronti.
In relazione al motivo concernente la motivazione apparente, la Corte ha precisato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Nel caso di specie, la pronuncia impugnata ha escluso che il contribuente avesse assolto il proprio impegno verso l’erario, non risultando fornita la prova dell’avvenuto pagamento.
Quanto alla dedotta carenza di considerazione della documentazione prodotta, la Corte ha affermato che il mancato pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di scadenza determina la decadenza dal beneficio della rateazione e la conseguente iscrizione a ruolo degli importi residui, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218 del 1997.
Infine, con riguardo alla pretesa omessa pronuncia sull’appello incidentale, la Corte ha precisato che il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice ometta di provvedere su una domanda o eccezione, anche implicitamente. Nel caso di specie, il giudice d’appello ha rigettato la richiesta di non debenza delle somme, pronunciandosi implicitamente anche sulle spese processuali.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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