La condotta extraprocessuale gravemente colposa esclude la riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 4329 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice della riparazione non deve stabilire se le condotte dell’indagato integrino reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante — anche solo sinergico — dell’adozione della misura cautelare. Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio di cognizione, ma l’autonomia riguarda la valutazione dei fatti, non il loro accertamento, irrevocabilmente compiuto in sede penale. La colpa grave ostativa al diritto all’indennizzo non può essere desunta da condotte escluse o ritenute non provate dalla sentenza di assoluzione, ma solo da comportamenti “accertati o non negati” dal giudice dell’imputazione. È gravemente colposa la condotta che, pur non integrando reato, crei una situazione di allarme sociale tale da indurre l’intervento dell’autorità giudiziaria, secondo il principio di autoresponsabilità. A seguito della riforma di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva di cui all’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. non rileva quale condotta ostativa al riconoscimento della riparazione.
Il Fatto
Il ricorrente, tratto in arresto nel 2016 e rimesso in libertà nel 2017, era stato assolto con sentenza della Corte d’appello di Lecce nel 2022. Egli proponeva quindi domanda di riparazione per l’ingiusta sottoposizione alla custodia cautelare in carcere. La Corte d’appello di Lecce, in composizione di giudice della riparazione, respingeva la domanda ritenendo sussistente la colpa grave dell’istante: egli si era avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio e aveva intrattenuto relazioni ambigue con esponenti di un clan, proponendosi come gestore di una sala scommesse e ricevendo l’incarico di portare delle armi.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione penale, con trattazione scritta, ha rigettato il ricorso dichiarando infondate entrambe le censure. Con il primo motivo il ricorrente contestava che la Corte territoriale avesse fondato il diniego su elementi non ritenuti validi per la condanna o neutralizzati dall’assoluzione. La Cassazione replica che il giudice della riparazione deve verificare, secondo la prospettiva del momento dell’emissione della misura, se dal quadro indiziario risultasse l’apparenza della fondatezza delle accuse e se a tale apparenza avesse contribuito il comportamento del soggetto. Il giudizio di riparazione è del tutto autonomo rispetto a quello di cognizione: l’assoluzione non esclude che la condotta, accertata o non negata, abbia avuto valenza sinergica rispetto all’adozione della misura.
Nel caso di specie, il comportamento di essersi proposto come gestore di una sala giochi in favore di un esponente di rilievo di un sodalizio mafioso è stato ritenuto — senza manifesta illogicità — gravemente colposo. Tale condotta, non necessitata e assunta di propria iniziativa, era idonea a creare l’apparenza di una contiguità al sodalizio criminale e a determinare l’intervento cautelare. La Corte richiama il principio di autoresponsabilità: la regola solidaristica sottesa all’indennizzo non può essere invocata da chi abbia tenuto una condotta consapevole che, secondo le ordinarie regole di esperienza, sia tale da creare una situazione di allarme sociale che impone l’intervento dell’autorità giudiziaria. La circostanza che non sia stata accertata l’origine illecita dei proventi riguarda il diverso piano della responsabilità penale e non inficia la valutazione compiuta dal giudice della riparazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte riconosce la fondatezza del principio richiamato dal ricorrente: dopo la modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 188/2021, il silenzio dell’indagato su elementi di indagine significativi — quale espressione della facoltà difensiva di cui all’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. — non può essere valorizzato come comportamento ostativo. Tale rilievo, tuttavia, non giova al ricorrente: il diniego resta correttamente ancorato alla relazione sinergica tra la condotta extraprocessuale, gravemente colposa, e la privazione della libertà personale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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