Ottemperanza e cessazione della materia: il TAR condanna il Ministero a pagare le spese legali (TAR Lombardia n. 3710 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che hanno condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese legali, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in l. n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e il suo inutile decorso legittima l’accoglimento della domanda. La cessata materia del contendere va dichiarata per la sola parte in cui l’Amministrazione abbia già provveduto a dare esecuzione alla pronuncia, come comprovato dal decreto di liquidazione. In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo nomina sin da ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente della struttura debitrice.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario, chiedeva l’ottemperanza a due sentenze del Tribunale di Busto Arsizio, con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di spese legali, per un importo complessivo di euro 1.600,00, oltre accessori. Le pronunce, notificate all’Amministrazione, erano passate in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazioni della Cancelleria. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente adiva il TAR Lombardia per ottenere l’esecuzione coattiva dei titoli e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato che l’Amministrazione aveva già ottemperato alla seconda sentenza, mediante decreto di liquidazione del 23 aprile 2026, come dichiarato dal ricorrente e confermato dall’Avvocatura dello Stato. Per tale parte è stata dichiarata la cessata materia del contendere.
Quanto alla prima sentenza, risultava la notifica al Ministero in data 18 aprile 2025 e il passaggio in giudicato. Il ricorso, notificato il 15 aprile 2026, è stato ritenuto fondato: l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, nel fissare il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, non impedisce la proposizione dell’azione di ottemperanza dopo la sua inutile scadenza. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 90 giorni.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato quale commissario ad acta, con il compito di procedere entro 60 giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del medesimo decreto, ma non gli sarà liquidato alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, tenuto conto del limitato impegno difensivo richiesto in una causa di natura seriale, come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
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Nota della Redazione
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