Il rifiuto di aggiornamento del permesso UE per lungosoggiornanti non lede lo status (TAR Lombardia, Sez. I, n. 293 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti U.E. di lungo periodo non costituisce revoca, neppure implicita, dello status di soggiornante di lungo periodo, che ha natura permanente e a tempo indeterminato. L’aggiornamento del documento assume funzione meramente ricognitiva della titolarità dello status, analogamente ad altri documenti identificativi. Ne deriva il difetto del requisito del periculum in mora ai fini della sospensione cautelare del provvedimento di diniego.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare dello status di soggiornante di lungo periodo, impugnava il decreto con cui la Questura di Cremona aveva rifiutato l’aggiornamento del permesso di soggiorno U.E. per lavoro subordinato, presentato in data 17.08.2023, in ragione della mancata dimostrazione del requisito dell’iscrizione anagrafica. Il ricorrente configurava l’atto come ritiro del titolo, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Si costituivano il Ministero dell’interno e la Questura di Cremona, negando che il provvedimento impugnato integrasse una revoca, sia pure implicita, del permesso di cui il ricorrente permaneva titolare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato l’art. 55 cod. proc. amm., ha preliminarmente esaminato la natura giuridica del provvedimento impugnato, condividendo la tesi dell’Amministrazione. Lo status di lungosoggiornante si prospetta, infatti, come a tempo indeterminato e a carattere permanente, con la conseguenza che, salve le ipotesi di revoca normativamente previste, l’aggiornamento del permesso di soggiorno svolge una funzione di verifica, in analogia ad altri documenti identificativi, della titolarità dello status. La mancata dimostrazione del requisito dell’iscrizione anagrafica non determina, quindi, la perdita dello status ma soltanto l’impossibilità di aggiornare il documento presso la questura territorialmente incompetente.
Sulla base di tale ricostruzione, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non subisse un pregiudizio effettivo dal provvedimento impugnato, residuando l’onere di procedere all’aggiornamento presso la questura competente per il comune di attuale iscrizione anagrafica, impregiudicati ulteriori accertamenti spettanti all’Amministrazione resistente. Ne è conseguito il difetto del periculum in mora, requisito indefettibile per la concessione della misura cautelare collegiale.
La domanda di sospensione è stata, pertanto, rigettata, con compensazione delle spese della fase cautelare in ragione delle peculiarità della vicenda. L’ordinanza non affronta nel merito la questione della legittimità del diniego, limitandosi a verificare la sussistenza dei presupposti della tutela incidentale, e lascia impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza del ricorso. La decisione assume rilievo in quanto chiarisce che il diniego di aggiornamento non è suscettibile di ledere in via immediata la posizione giuridica del lungosoggiornante, il quale conserva lo status e può regolarizzare la propria posizione documentale rivolgendosi all’autorità competente per il nuovo comune di residenza.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.