Adesione al payback e improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 8737 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione documentata dell’avvenuto pagamento della quota di ripiano nella misura ridotta prevista dal meccanismo di definizione agevolata delle controversie in materia di payback dei dispositivi medici determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, ancorché manchi la comunicazione all’amministrazione giudicante dei provvedimenti regionali di accertamento del pagamento. Il conseguimento del bene della vita consistente nell’adempimento ridotto dell’obbligazione pecuniaria è, infatti, diverso e incompatibile con l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impositivi impugnati.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato la determinazione con cui la Regione aveva individuato le aziende fornitrici e definito le quote di ripiano dovute per il superamento del tetto di spesa negli anni dal 2015 al 2018. La ricorrente ha successivamente esteso l’impugnazione ai provvedimenti di ridefinizione delle quote adottati in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024 e al differimento dei termini di pagamento. Nel giudizio si sono costituiti il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In vista della discussione, la società ha dichiarato di aver versato la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, assolvendo agli obblighi previsti dalle disposizioni sul payback, e di aver chiesto che il Collegio dichiarasse la cessata materia del contendere. Ha inoltre richiamato la sopravvenuta declaratoria di improcedibilità del ricorso contro gli atti ministeriali presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della documentata adesione della ricorrente al meccanismo di risoluzione delle controversie introdotto dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con legge n. 118/2025. Tale disposizione prevede che la definizione agevolata determini la cessazione della materia del contendere, ma condiziona tale effetto alla comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento.
Nella fattispecie, la comunicazione regionale non risulta effettuata: il Collegio ha però ritenuto dirimente la dichiarazione di avvenuto pagamento, da cui discende comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. L’adesione al meccanismo agevolato comporta, infatti, il conseguimento di un bene della vita diverso da quello perseguito con l’azione di annullamento, poiché la società ha accettato di corrispondere le somme in misura ridotta anziché ottenere l’eliminazione dei provvedimenti impugnati.
La pronuncia richiama sul punto il precedente del TAR Lazio, sez. III quater, 7 gennaio 2026, n. 157, che ha applicato il medesimo principio. La sopravvenuta carenza di interesse è stata pertanto dichiarata in luogo della cessata materia del contendere, neutralizzando l’effetto del difetto degli adempimenti comunicativi posti a carico delle Regioni.
La complessità della materia e la decisione in rito hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.