Permesso di soggiorno per attesa occupazione solo con rapporto di lavoro instaurato (TAR Lazio n. 1015 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro dopo l’ingresso dello straniero in Italia, il nulla osta al lavoro subordinato risulta privo di efficacia, essendo rilasciato per l’assunzione presso uno specifico datore di lavoro. Il conseguente permesso di soggiorno è condizionato all’esecuzione di quel determinato contratto e all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro si sia instaurato e sia cessato per causa non imputabile al lavoratore; la sua concessione in via eccezionale richiede un documentato caso di forza maggiore. La buona fede dell’istante e l’eventuale inganno subito da un mediatore non mutano l’accertamento, che opera su base oggettiva.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, veniva invitato a prestare attività lavorativa in Italia nell’ambito del Decreto Flussi 2023. La società datrice presentava domanda di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato presso la Prefettura di Latina. Il nulla osta veniva emesso il 1 maggio 2023 e lo straniero faceva ingresso nel territorio nazionale. Il datore di lavoro si rendeva però irreperibile, impedendo la conclusione del contratto e la regolarizzazione della posizione.
La Prefettura avviava il procedimento di revoca del nulla osta, rilevando che il datore aveva invitato oltre mille lavoratori stranieri senza disporre dei requisiti necessari. Lo straniero presentava memoria, invocando la propria buona fede e il rilascio del permesso ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, e denunciava di essere stato ingannato da un connazionale che gli aveva chiesto somme per le spese burocratiche. Con provvedimento del 3 ottobre 2024 la Prefettura disponeva la revoca e negava il permesso per attesa occupazione. Il ricorrente impugnava l’atto, chiedendone l’annullamento previa sospensione e la condanna al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare la tardività del deposito documentale effettuato dall’amministrazione il giorno stesso dell’udienza, disponendone lo stralcio. Nel merito, è pacifico che lo straniero sia entrato in Italia in forza del nulla osta rilasciato il 1 maggio 2023 e che il contratto non sia mai stato concluso, ancorché per cause non imputabili al lavoratore.
Il Tribunale richiama i principi affermati dalla Sezione (sent. 839 del 14 ottobre 2025) e li ribadisce ai sensi dell’art. 74 c.p.a.. Dal combinato disposto degli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998 emerge che, in caso di mancata instaurazione del rapporto, il nulla osta è privo di efficacia: esso è rilasciato per l’assunzione presso uno specifico datore e il permesso di soggiorno resta condizionato all’esecuzione di quel contratto. Il Collegio richiama TAR Basilicata n. 901 del 2008, Cons. Stato n. 8006 del 2022 e Cons. Stato n. 5053 del 2022.
La concessione eccezionale del permesso provvisorio per ricerca di occupazione richiede un documentato caso di forza maggiore, come morte, fallimento o evento calamitoso, che abbia impedito al datore di assumere il lavoratore. L’irreperibilità del datore e l’inganno del mediatore non integrano tale ipotesi. Il Collegio richiama sul punto TAR Sardegna n. 753 del 2024 e Cons. Stato n. 3158 del 2025, secondo cui l’unica possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore.
La mancata conclusione del contratto, sebbene estranea alla volontà del ricorrente, determina dunque l’insussistenza dei presupposti del permesso, in via oggettiva e indipendente da eventuali comportamenti fraudolenti di cui l’istante sia stato vittima. Quanto alla dedotta disparità di trattamento, i casi invocati non risultano in atti e, in ogni caso, provvedimenti non conformi alla norma non fondano alcun affidamento. La motivazione dell’atto richiama adeguatamente il parere negativo dell’Ispettorato del Lavoro e l’art. 22, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della materia e delle difese tardive.
Nota della Redazione
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