Diniego attestato libera circolazione tra discrezionalità tecnica e pluralità criteri (TAR Toscana n. 1015 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’attestato di libera circolazione di un bene di interesse culturale richiede la concorrenza di almeno due dei criteri indicati dal d.m. n. 537/2017, non la sussistenza di tutti. Il giudizio espresso dall’amministrazione preposta alla tutela integra un’ampia discrepanzialità tecnica e resta sindacabile in sede di legittimità solo per difetto di logicità, coerenza e completezza, non potendo il giudice sostituire una propria valutazione, parimenti opinabile, a quella dell’amministrazione. L’esistenza di una seconda versione dell’opera già sottoposta a tutela non rende di per sé sproporzionato il diniego, ove la versione in esame sia ritenuta di qualità analoga o superiore.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dell’antiquariato, presentava all’Ufficio esportazione della Soprintendenza competente istanza di rilascio dell’attestato di libera circolazione per un dipinto di Anton Raphael Mengs raffigurante un aristocratico inglese. Nel corso del procedimento l’Ufficio, fatto proprio un parere storico-artistico, esprimeva opposizione al rilascio ove non si fosse pervenuti all’acquisto coattivo, poi non concluso.
Seguiva preavviso di rigetto, osservazioni della società e diniego del 13.03.2024, con contestuale avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale. Il ricorso amministrativo ex art. 69 del d.lgs. n. 42/2004 era respinto con decreto della Direzione generale, che confermava il diniego sul rilascio dell’attestato e, quanto al diverso procedimento dichiarativo, disponeva l’integrazione della relazione istruttoria. Con atto del 10.07.2024 l’attestato era nuovamente negato: di qui il ricorso al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto il profilo formale della composizione dell’Ufficio esportazione, dedotto con censura di violazione degli artt. 136 e 137 del r.d. n. 363/1913. Secondo il collegio nessuna delle disposizioni invocate qualifica i tre funzionari come componenti di un collegio perfetto, mancando indici quali la previsione di supplenti o l’attribuzione a ciascuno di una distinta competenza specialistica. La doglianza è comunque smentita in concreto: il verbale e la relazione erano stati sottoscritti da tutti e tre i funzionari, e l’eventuale mancanza della firma del terzo è superata dal decreto ministeriale che, decidendo il ricorso amministrativo in punto di legittimità e di merito, ha confermato il diniego in conformità al parere unanime del Comitato tecnico-scientifico.
Nel merito il TAR ricostruisce la funzione del d.m. n. 537/2017: il motivato giudizio sul rilascio dell’attestato esige l’associazione di più di un principio di rilevanza, ossia la concorrenza di almeno due dei sei parametri elencati. Su questa base ritiene infondate le censure relative all’art. 69 del d.lgs. n. 42/2004: il decreto di rigetto del ricorso amministrativo confuta puntualmente le difese della società e si regge sui criteri della qualità artistica e della rilevanza della rappresentazione, sufficienti anche a prescindere dalla rarità. Il riferimento al criterio delle relazioni tra aree culturali attiene al diverso procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale, avviato dal diniego ai sensi dell’art. 68, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004, e non incide sulla legittimità del diniego dell’attestato.
Quanto al dedotto contrasto con il principio di proporzionalità, il collegio richiama la disciplina dell’art. 64-bis del codice dei beni culturali, che finalizza il controllo sulla circolazione internazionale a preservare l’integrità del patrimonio culturale. La circostanza che esista una versione dell’opera già tutelata e accessibile al pubblico solo in rare occasioni non rende sproporzionato l’atto, tanto più che la qualità del dipinto è stata reputata analoga se non superiore all’esemplare già noto. Il potere di divieto di esportazione è espressione di discrezionalità tecnica e non impone una ponderazione comparativa degli interessi coinvolti.
Sul quinto motivo il Tribunale ribadisce che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-scientifiche incontra il limite dell’opinabilità, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. VI, n. 8983 del 2023 e di Cons. Stato, sez. VI, n. 4747 del 2015. I provvedimenti impugnati recano motivazione adeguata sui criteri della qualità artistica, della rilevanza della rappresentazione e delle relazioni culturali, senza profili di manifesta illogicità o incompletezza. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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