Sospensione cautelare della diffida allo stazionamento degli ape calessino in assenza di autorizzazione locale (TAR Puglia n. 430 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, la sospensione degli atti amministrativi impugnati può essere disposta anche prima della delibazione sulla tempestività del ricorso, quando il pregiudizio lamentato dall’istante appaia grave e sussista l’esigenza di una decisione a contraddittorio integro nel merito. La delibazione della fondatezza del ricorso e delle eccezioni di rito è demandata alla sede di merito. La sospensione dell’efficacia non implica alcuna valutazione definitiva nel merito.

Il Fatto

La ricorrente, esercente attività di noleggio con conducente mediante mezzo ape calessino, impugnava una nota comunale – accompagnata dalle relative determine e delibere – con cui il Comune di Gallipoli riservava gli stalli di sosta in zona Rivellino e Fontana Greca ai soli titolari di autorizzazione N.C.C. rilasciate dal Comune stesso e diffidava l’istante dallo stazionamento in tali aree. La ricorrente lamentava l’illegittimità degli atti, deducendo che la sua attività era svolta legittimamente in forza di autorizzazione rilasciata da altro Comune.

Il Comune di Gallipoli e la controinteressata si costituivano in giudizio per resistere al ricorso. La ricorrente proponeva anche domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, prospettando il pregiudizio derivante dall’impossibilità di svolgere l’attività nelle aree interessate.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nel ravvisare la propria giurisdizione e competenza, ha ritenuto di accogliere l’istanza cautelare mostrando una particolare attenzione al pregiudizio prospettato dall’istante.

La decisione si fonda sull’esigenza di evitare che, nelle more del giudizio di merito, la ricorrente subisca un danno irreparabile, derivante dalla cessazione forzata dello stazionamento e quindi dell’attività. Il Tribunale ha infatti ritenuto che la materia in contesa – relativa alla legittimità della riserva delle aree di stazionamento a favore di determinati operatori – richieda una decisione soltanto all’esito di un approfondimento istruttorio e giuridico che non può essere compiuto in sede cautelare.

In particolare, il Tribunale ha rimarcato che le questioni relative alla tempestività del ricorso, eventualmente sollevate dalle parti resistenti, non possono essere decise senza un’adeguata istruttoria e una compiuta valutazione dei presupposti, che avverrà nella sede naturale del merito.

La decisione assunta non implica quindi una pronuncia nel merito della controversia, ma è limitata alla necessità di assicurare l’effettività della tutela fino alla definizione del giudizio, preservando la situazione di fatto e di diritto in attesa della decisione definitiva.

Per tali ragioni, il TAR ha accolto la domanda cautelare, compensando le spese della fase e confermando l’udienza di trattazione del merito già fissata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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