Distributori automatici, coerenza tra capitolato e disciplinare nella valutazione dell’efficienza energetica (TAR Lazio n. 11086 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gare pubbliche, la valutazione dell’offerta tecnica deve essere compiuta applicando le regole della lex specialis nel loro tenore letterale, senza che possa configurarsi un’contraddittorietà tra il capitolato e il disciplinare di gara quando entrambi gli atti, letti congiuntamente, individuano chiaramente l’oggetto e i criteri di attribuzione del punteggio premiale. La circostanza che per una categoria di beni oggetto di fornitura esista una certificazione energetica di derivazione europea e per un’altra categoria si applichi un protocollo industriale volontario non rende irragionevole la previsione di gara che subordini il punteggio alla presentazione di schede tecniche per tutti i distributori, caldi e freddi, con indicazione della classe energetica secondo la scala A/G, purché ciascuno secondo il proprio standard di riferimento. L’attribuzione del punteggio massimo è legittima quando l’offerente abbia documentato la classe energetica di ciascun modello proposto.
Il Fatto
Una società, rimasta soccombente in una procedura di gara indetta dalla stazione unica appaltante per l’affidamento in concessione di un servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande, impugnava l’aggiudicazione. La ricorrente contestava in particolare il punteggio premiale attribuito alla controinteressata per il criterio di valutazione relativo alla classe di consumo energetico dei distributori, deducendo l’esistenza di una presunta imprecisione linguistica nella lex specialis che avrebbe reso illegittima l’attribuzione del punteggio massimo.
La controinteressata proponeva a sua volta ricorso incidentale, censurando il punteggio attribuito alla ricorrente per la mancata sottoscrizione della documentazione tecnica allegata all’offerta, in violazione delle previsioni del bando. La ricorrente depositava quindi motivi aggiunti per contestare la clausola del bando nella interpretazione proposta dalla controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso principale, ritenendo infondate le censure dedicate alla presunta contraddittorietà tra il capitolato e il disciplinare di gara. Dall’esame congiunto degli atti è emerso che il criterio premiale di cui all’art. 11 del disciplinare concerne tutti i dodici distributori, sia caldi che freddi, e che l’art. 12.2 del medesimo disciplinare subordina il riconoscimento del punteggio all’allegazione delle schede tecniche recanti la classe energetica secondo la vigente etichettatura, con esclusione di qualsiasi altra classificazione.
Il Collegio ha poi escluso l’irragionevolezza della previsione, rilevando che la disciplina di gara ha correttamente distinto gli standard di valutazione energetica applicabili alle diverse categorie di macchine: per i distributori refrigerati trova applicazione la disciplina europea di cui al Reg. delegato UE 2019/2018, mentre per i distributori caldi viene richiamato il protocollo industriale EVA-EMP 3.1b, in attesa dell’adozione di regolamenti delegati comunitari. Entrambi gli standard sono contraddistinti da una scala di etichettatura da A a G, sicché la previsione del bando, che richiede la classe A o B per tutti i dodici distributori al fine di ottenere il punteggio massimo, è risultata coerente e coerente anche sotto il profilo dell’istruttoria.
Quanto alla posizione della controinteressata, il Tribunale ha accertato che la stessa ha dimostrato, tramite le schede tecniche prodotte in sede di offerta, la classe energetica di ciascun modello di distributore, giustificando la corretta attribuzione del punteggio premiale da parte della stazione appaltante. La valutazione discrezionale compiuta dalla SUA è stata pertanto ritenuta non irragionevole e coerente con l’istruttoria acquisita nel corso della gara.
Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile in conseguenza del rigetto del ricorso principale, mentre i motivi aggiunti sono stati ritenuti inammissibili, in quanto proposti al solo fine di neutralizzare gli effetti del ricorso incidentale con riferimento a una clausola del bando alla quale l’Amministrazione non aveva mai dato applicazione nei termini interpretativi contestati.
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Nota della Redazione
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