Inammissibilità del ricorso per alternatività sostanziale con ricorso straordinario sullo stesso rapporto (TAR Lombardia n. 1160 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale amministrativo, sancito dall’art. 8, secondo comma, d.P.R. n. 1199/1971, deve intendersi in senso sostanziale: la preclusione opera non solo quando sia impugnato il medesimo atto, ma anche quando i provvedimenti, ancorché distinti, riguardino le stesse parti, la stessa vicenda sostanziale, il medesimo rapporto amministrativo e perseguano la stessa finalità. In tal caso, il ricorso giurisdizionale successivo è inammissibile, dovendo la questione essere trattata unitariamente nella sede giustiziale prescelta per prima, con possibilità di trasposizione in quella sede.
Il Fatto
Due condomìni di Ghedi avevano sostituito i singoli impianti a gas con due centrali termiche a pompe di calore, installate in moduli prefabbricati in parte su area comunale. Il Comune, a fronte delle segnalazioni dei residenti, aveva adottato prima l’ordinanza n. 98/2024 e poi l’ordinanza contingibile e urgente n. 34/2025, disponendo la cessazione delle emissioni sonore. La prima ordinanza era stata impugnata con ricorso straordinario; la seconda e la successiva comunicazione di fermo impianti erano state invece gravate dai condomìni con ricorso giurisdizionale al TAR, integrato da motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha confermato il rilievo di inammissibilità già prospettato in sede cautelare, richiamando la consolidata esegesi dell’art. 8, secondo comma, d.P.R. n. 1199/1971. Il Collegio ha precisato che l’alternatività tra le due forme di tutela va intesa in senso sostanziale, per evitare che sulla medesima vicenda si decidano due giudizi con possibili esiti contrastanti.
Ad avviso del Tribunale, l’ordinanza n. 98/2024 e la successiva n. 34/2025 — unitamente alla comunicazione del 15 ottobre 2025 che ne dava esecuzione — riguardavano le stesse parti, la stessa fonte di disturbo e il medesimo rapporto amministrativo, perseguendo la finale di far cessare l’inquinamento acustico: la diversità parziale delle censure dedotte non esclude la riconducibilità alla stessa vicenda, essendo coerente con il contenuto e il momento di adozione di ciascun provvedimento.
Il Collegio ha altresì chiarito che l’assenza dal fascicolo digitale della memoria ex art. 73 c.p.a., acquisita informalmente in copia cartacea all’udienza, non integrava alcuna lesione del diritto di difesa, poiché le difese in essa rassegnate confermavano — anziché smentire — la sostanziale unità della controversia.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune e dei controinteressati, e salva la trasposizione del giudizio in sede straordinaria.
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Nota della Redazione
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