Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 4024 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica, disapplicando la norma che ne limitava la portata, è titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il rito dell’ottemperanza. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, il giudice amministrativo accoglie il ricorso, assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e nomina sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando l’esecuzione implica un procedimento complesso che coinvolge una pluralità di soggetti e quando il beneficio non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che, disapplicando l’art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, accertava il suo diritto a fruire del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni atto necessario.
La sentenza, notificata all’Amministrazione nell’ottobre 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, spingendo il docente a proporre ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo anche la condanna al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso senza che l’Amministrazione avesse provveduto. Ha quindi ritenuto fondato il ricorso, disponendo l’obbligo del Ministero di dare piena esecuzione al giudicato nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, il quale, a semplice richiesta della parte, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli atti necessari entro 60 giorni, con possibilità di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento dell’astreinte, il TAR l’ha respinta. Pur riconoscendo l’assenza di preclusioni astratte, ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce un autonomo limite alla condanna basato sulla sussistenza di “altre ragioni ostative”. Nel caso concreto, l’esecuzione della sentenza implica un procedimento complesso, articolato in più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti, tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, con tempi tecnici non imputabili all’Amministrazione.
Il Collegio ha inoltre rilevato l’eccezionale mole di contenzioso seriale sulla Carta elettronica e la natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore ma un incentivo eventuale alla formazione continua. Ha infine liquidato le spese di lite in misura ridotta, tenendo conto del carattere seriale della questione e del limitato impegno difensivo.
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