Sostegno scolastico: illegittimo ridurre le ore rispetto alla proposta del GLO (TAR Lazio n. 93 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità grave, sancito dagli artt. 2, 3 e 38 Cost. e dalla legge n. 104/1992, costituisce un diritto fondamentale il cui nucleo indefettibile deve essere garantito anche mediante l’attribuzione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza. Il provvedimento del dirigente scolastico che riduce il monte-ore di sostegno rispetto a quello proposto dal Gruppo di lavoro operativo (GLO) è illegittimo per difetto di motivazione quando non esprime alcuna considerazione sulle condizioni e sui bisogni concreti dell’alunno. Le esigenze organizzative dell’organico di fatto e i vincoli di contenimento della spesa pubblica non possono comprimere tale nucleo essenziale, al quale non osta alcuna preclusione di legge al raggiungimento del rapporto 1:1.
Il Fatto
I genitori di una minore in condizione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 hanno impugnato il decreto con cui il dirigente scolastico dell’istituto frequentato dalla figlia aveva assegnato, per l’anno scolastico 2025/2026, sole 18 ore settimanali di sostegno, a fronte delle 30 ore proposte dal GLO nella seduta del 29 aprile 2025, corrispondenti all’intero tempo scuola.
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento, l’accertamento del diritto della minore all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per la mancata fruizione delle ore dall’inizio delle lezioni. L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 29 ottobre 2025, con la quale la Sezione ha affermato che l’indisponibilità delle risorse finanziarie non può giustificare la riduzione delle ore di sostegno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione esclusiva. Il servizio dell’istruzione rientra tra i pubblici servizi e la determinazione del dirigente scolastico è espressione di un potere autoritativo, come confermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite nn. 32416, 2159 e 2160 del 2021 e dalle Sezioni Unite nn. 20165 e 25793 del 2020. L’assegnazione delle ore di sostegno non si esaurisce nel P.E.I.: all’elaborazione del piano segue la richiesta del dirigente e l’attribuzione del beneficio.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il procedimento disciplinato dall’art. 10 d.lgs. n. 66/2017, come riformulato dal d.lgs. n. 96/2019. Il GLO è il titolare tecnico del potere di definire il fabbisogno di ore, sulla base dell’analisi della condizione dell’alunno. Il provvedimento di assegnazione deve quindi essere ancorato alla situazione concreta e alle esigenze effettive del destinatario.
Nel caso di specie il decreto impugnato si limita a richiamare l’organico di fatto, senza alcuna considerazione delle condizioni personali della minore, e riduce immotivatamente il monte-ore rispetto alla proposta del GLO del 29 aprile 2025. Il difetto di motivazione è quindi pienamente integrato.
Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui il sostegno all’alunno in disabilità grave deve essere garantito nella misura occorrente a realizzare il diritto all’istruzione e all’integrazione, potendo giungere fino al rapporto 1:1, senza che possano essere opposte esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica. Né le norme sull’organizzazione del servizio né i vincoli di finanza pubblica possono imporre limiti generali e astratti al diritto all’istruzione. L’art. 10, comma 5, legge n. 122/2010, nel testo modificato dal d.lgs. n. 66/2017 e dalla legge n. 145/2018, conferma che le proposte del GLO sulle ore di sostegno sono finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico di altri soggetti le ulteriori risorse.
Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento del decreto del dirigente scolastico. La domanda risarcitoria è invece respinta, perché i ricorrenti non hanno dedotto elementi idonei a sostanziare l’an e il quantum, limitandosi a invocare la liquidazione equitativa. Le spese sono integralmente compensate per la soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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