Inammissibile il ricorso che non confuta la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 26524 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione idonee a incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio posto a fondamento della decisione di merito. Nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il ricorrente che reiteri i rilievi già formulati in appello, omettendo di confrontarsi con l’articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata, non assolve la tipica funzione di una critica argomentata.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale che lo aveva condannato in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per la detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish. Con tre motivi di ricorso, poi integrati da motivi nuovi, ha dedotto violazione di legge con riferimento all’errata valutazione della prova, quanto alla destinazione allo spaccio della sostanza, e all’eccessività della pena, anche in relazione all’elemento soggettivo del reato.

La Motivazione della Corte

Quanto al primo motivo, la Corte ha rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, richiamando sul punto Sez. 6 n. 5465 del 2020 e Sez. 6 n. 47204 del 2015.

La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non si confronta con l’articolato e logico apparato argomentativo della sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando i rilievi già formulati con l’atto di appello. Tali rilievi erano stati confutati in maniera ampia e coerente con le emergenze acquisite, mettendo in evidenza non solo le modalità di occultamento dello stupefacente, rinvenuto all’interno di un armadio e di una stampante, ma anche il rinvenimento, nell’abitazione, di materiali per il taglio e il confezionamento, quali un coltello a serramanico sporco di stupefacenti, due grinder e diversi involucri di cellophane.

Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili in quanto del tutto generici, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati, né le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive. Essi non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su argomentazioni aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, secondo il principio affermato da Sez. 2 n. 42046 del 2019.

La Corte ha ribadito l’orientamento costante secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione, idonee a incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio posto a fondamento della decisione di merito, richiamando Sez. 2 n. 30918 del 2015. All’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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