Serre fotovoltaiche e truffa aggravata: la connessione agricola va provata (Cass. pen. Sez. II n. 4185 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incentivi per gli impianti fotovoltaici connessi all’attività agricola, il requisito della connessione tra produzione agricola e produzione di energia elettrica implica la prevalenza dell’attività agricola nell’economia dell’impresa. La falsa rappresentazione di una produzione agricola in realtà quasi inesistente, posta in essere per accedere agli incentivi del c.d. IV Conto Energia, integra la truffa aggravata ai danni dello Stato e non il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., poiché l’induzione in errore dell’ente erogatore costituisce elemento costitutivo accertato. La verifica della prevalenza non è decisiva quando l’attività agricola sia effettivamente assente.
Il Fatto
La Corte di appello di Cagliari, con le forme del giudizio abbreviato, confermava la responsabilità di un imputato per il reato di concorso in truffa ai danni dello Stato. All’imputato, vicepresidente del consiglio di amministrazione di una società agricola, si contestava di avere attestato al Gestore dei servizi energetici la volontà di realizzare serre fotovoltaiche destinate a supportare l’attività agricola, mentre gli impianti erano in realtà finalizzati alla produzione industriale di energia elettrica.
Le false attestazioni inducevano in errore il Gestore e i funzionari regionali circa la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione degli impianti e la loro connessione alla rete. L’ingiusto profitto consisteva in oltre quattro milioni e mezzo di euro per la vendita di energia elettrica e in oltre quindici milioni di euro per incentivi pubblici. La Corte confermava inoltre la confisca dei terreni e delle serre ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen., in relazione al reato di lottizzazione abusiva dichiarato estinto per prescrizione. Il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando plurimi motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’interpretazione della normativa di settore. I giudici di merito avevano ritenuto che la connessione tra le produzioni implicasse la subvalenza della produzione energetica rispetto a quella agricola, verificabile attraverso la redditività. La Corte condivide tale lettura, richiamando l’art. 1, comma 369, della legge n. 296 del 2006, che qualifica come attività connessa la produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili effettuata da imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 cod. civ.
Tuttavia il collegio osserva che, nel caso concreto, il tema della subvalenza non è decisivo. Le prove raccolte dimostrano che l’attività agricola era pressoché inesistente: i sopralluoghi avevano accertato serre quasi completamente prive di coltura, terreno infestato da erbacce e assenza degli impianti di stoccaggio refrigerato. È quindi l’assenza di una produzione agricola effettiva a fondare la responsabilità, poiché dimostra che la connessione era stata fraudolentemente rappresentata al solo fine di ottenere gli incentivi.
Sul piano normativo la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2015, che individua il principio di prevalenza dell’attività propriamente agricola nell’economia dell’impresa, precisando che il fondo, quale risorsa primaria, deve risultare normalmente impiegato nell’attività agricola. Tale interpretazione conferma ma non fonda l’illecito: è la stessa assenza della produzione agricola a rendere irrilevante ogni valutazione sulla redditività comparata.
Quanto alle censure sulla procedura amministrativa, la Corte ritiene che la procedura semplificata del silenzio-assenso sia stata artificiosamente frazionata. Il riferimento agli impianti elettrici contenuto nell’art. 1, comma 24, lett. n), della legge regionale n. 3 del 2008 va riferito non solo alla connessione ma anche alla realizzazione degli impianti. Decisivo è che la dichiarazione di inizio attività non specificasse che sarebbero stati realizzati impianti fotovoltaici.
Sul concorso, la Corte conferma la piena consapevolezza dell’imputato, che aveva ammesso il proprio ruolo gestionale. Quanto alla qualificazione giuridica, ribadisce la distinzione tra art. 316-ter cod. pen. e truffa aggravata: il primo non richiede l’induzione in errore dell’ente erogatore, che si limita a prendere atto dei requisiti autocertificati. Nel caso concreto il disegno fraudolento, funzionale a sviare la discrezionalità amministrativa, esclude la fattispecie minore. La confisca è infine confermata anche in presenza di prescrizione, purché il fatto sia accertato nel contraddittorio, secondo Sezioni Unite n. 13539 del 2020. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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