Danno da ritardo, serve la spettanza del bene della vita (TAR Calabria n. 86 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da ritardo nell’esercizio del potere amministrativo, l’accoglimento della domanda è subordinato alla dimostrazione della spettanza del bene della vita oggetto dell’istanza disattesa, ovvero alla prova che l’Amministrazione, con ragionevole probabilità, avrebbe dovuto accogliere l’istanza. La sopravvenuta approvazione del provvedimento richiesto da parte del Commissario ad acta rende certa tale spettanza. Sul piano probatorio, incombe sul ricorrente l’onere di allegare in modo puntuale e analitico i pregiudizi patiti, non essendo sufficiente il richiamo generico a disarmonie ed inefficienze. Il danno da cd. ritardo mero, ex art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990, è risarcibile solo se il privato abbia preliminarmente attivato il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990, quale condizione legittimante.

Il Fatto

I genitori di un minore con disabilità hanno agito, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune rispetto alla richiesta di predisposizione del Progetto Individuale per la persona disabile, ex art. 14 legge n. 328/2000. L’istanza era stata depositata nel febbraio 2023, con richiesta di condanna a provvedere, nomina di un Commissario ad acta e risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Con sentenza non definitiva n. 453 dell’8.07.2024 il Tribunale aveva accertato l’illegittimità del silenzio e ordinato all’ente di provvedere in modo espresso e motivato, rimettendo la causa sul ruolo per la domanda risarcitoria. Dinnanzi alla persistente inerzia, con ordinanza collegiale n. 322 del 2.05.2025 era stato nominato Commissario ad acta il Responsabile dei Servizi Sociali di altro Comune, il quale ha approvato il progetto individuale con deliberazione n. 115 del 9.12.2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la sola domanda risarcitoria, dichiarandola infondata. Il punto di partenza è la necessaria spettanza del bene della vita: nel danno da ritardo il risarcimento può essere riconosciuto solo se risulti dimostrato che l’Amministrazione, con ragionevole probabilità, avrebbe dovuto accogliere l’istanza del privato. Nel caso concreto tale dimostrazione è desumibile dalla sopravvenuta approvazione del progetto di vita da parte del Commissario ad acta, che la rende certa.

Il rigetto si fonda però sul diverso e assorbente profilo probatorio. L’accoglimento della domanda è ulteriormente subordinato alla puntuale allegazione delle specifiche tipologie di nocumento, di cui il ricorrente deve fornire prova sia nell’an sia nel quantum. La liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. opera solo sul quantum debeatur, restando a carico della parte l’onere di allegare a monte, in modo preciso, i pregiudizi patiti, sia pure in via indiziaria.

Nel ricorso i genitori si sono limitati a dedurre l’assenza di un progetto integrato e il conseguente pregiudizio, la disarmonia e l’inefficienza del sistema, la mancanza di un reale sostegno da parte delle Istituzioni. Si tratta di censure generiche, che non assolvono all’onere di specificazione dei concreti nocumenti afferenti alla sfera psico-fisica e relazionale, conseguenza diretta della mancata approvazione del progetto. La domanda di danno non patrimoniale è pertanto rigettata.

Quanto al danno patrimoniale, i ricorrenti lo avevano correlato al ritardo con cui l’ASP avrebbe rimborsato le spese per la terapia privatamente somministrata al minore, in forza di un provvedimento cautelare del giudice ordinario e degli impegni assunti dall’Azienda. Il Tribunale rileva che tali danni sono privi di idoneo supporto probatorio, non essendo state prodotte le fatture delle terapie, e che comunque difetta il nesso eziologico con l’inerzia accertata. L’istanza ex art. 14 legge n. 328/2000 è del febbraio 2023, mentre le iniziative giurisdizionali davanti al giudice ordinario risalgono al 2020: il tardivo rimborso non può dunque ritenersi conseguenza diretta del silenzio del Comune.

È rigettata anche la domanda di danno da cd. ritardo mero, ex art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990, poiché la parte non ha preliminarmente esperito il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990, condizione legittimante la risarcibilità di tale pregiudizio. Il ricorso è rigettato quanto alla domanda risarcitoria; nulla per le spese, stante la mancata costituzione delle Amministrazioni evocate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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