Il Comune non deve annullare in autotutela titoli edilizi risalenti (TAR Piemonte n. 1190 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte di un’istanza del vicino volta a sollecitare l’annullamento in autotutela di titoli edilizi risalenti e consolidati, non sussiste in capo al Comune alcun obbligo di provvedere né di rispondere, essendo l’esercizio del potere di autotutela una mera facoltà discrezionale. Un obbligo di rispondere e di attivare i poteri repressivi incombe sull’amministrazione soltanto in presenza di abusi edilizi derivanti dall’esecuzione di interventi in assenza del titolo necessario o in difformità dallo stesso; diversamente si aggirerebbe il termine decadenziale di impugnazione dei titoli edilizi. Il privato, in materia di distanze tra costruzioni, dispone della c.d. doppia tutela: può adire il giudice ordinario per la riduzione in pristino e il risarcimento. Integra un intervento di nuova costruzione l’alterazione del piano di campagna originario; il muro di cinta che, per effetto di artificiali riporti di terra, assuma funzione di contenimento del terrapieno, è soggetto al rispetto delle distanze legali.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di due immobili confinanti con quello dei controinteressati, hanno sollecitato a più riprese il Comune perché esercitasse i poteri di vigilanza su presunti abusi edilizi. Dopo una prima ordinanza di demolizione e un primo ricorso, il Comune ha redatto una relazione che ha escluso ulteriori difformità da reprimere.
Quella relazione è stata ritenuta insufficiente dal Tribunale, che ha ordinato all’amministrazione un riscontro completo. Il Comune ha quindi effettuato un nuovo sopralluogo e redatto una seconda relazione, confermando gli esiti precedenti. I ricorrenti l’hanno impugnata con motivi aggiunti, iscritti anche come ricorso autonomo. Il Comune si è costituito con memorie di stile; i controinteressati sono rimasti contumaci.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha disposto la riunione dei due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha poi dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la prima relazione superata da quella successiva. Il ricorso autonomo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, perché riproduttivo dei motivi aggiunti già proposti.
Nel merito, il primo motivo aggiunto è stato accolto. L’ordinanza di demolizione imponeva di ripristinare la distanza tra fabbricati assentita in concessione, sicché era necessario arretrare anche il solaio di copertura e non solo rimuovere il serramento. La difformità era già stata rilevata dall’amministrazione con una precedente nota, rispetto alla quale la relazione impugnata si pone in contraddizione.
Il secondo motivo è stato respinto. Il Tribunale ha richiamato il principio per cui, di fronte a titoli edilizi consolidatisi, tanto più se risalenti, non esiste un obbligo del Comune di annullarli in autotutela né di rispondere all’istanza. Il privato dispone della doppia tutela dinanzi al giudice ordinario, come confermato dalla sentenza del Tribunale di Torino che ha condannato i controinteressati ad arretrare la sopraelevazione.
Quanto al terrapieno a confine, il motivo è stato accolto. Il Comune si è limitato a descrivere la situazione di fatto, senza chiarire se il dislivello preesistesse o derivasse da riporti successivi. L’alterazione del piano di campagna integra nuova costruzione; il muro che assume funzione di contenimento è soggetto alle distanze legali. In ottica conformativa, gli effetti ripristinatori andranno limitati alla sola movimentazione di terra.
Nota della Redazione
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