Oscuramento offerta tecnica impugnabile entro dieci giorni dalla pubblicazione (TAR Piemonte n. 1193 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decisione della stazione appaltante di oscurare parti dell’offerta tecnica, in accoglimento dell’istanza del concorrente fondata sull’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, costituisce provvedimento amministrativo produttivo degli effetti tipici previsti dall’art. 36, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, e non un atto di mero recepimento. Essa è pertanto immediatamente lesiva e va impugnata con il rito super accelerato nel termine di dieci giorni decorrente dalla pubblicazione delle offerte in versione oscurata. L’eventuale difetto di motivazione rileva quale vizio di legittimità, ma non incide sull’esistenza della volontà provvedimentale. Le note con cui la stazione appaltante, su istanza di accesso o di autotutela, si limiti a confermare l’oscuramento, senza nuova istruttoria né contraddittorio, sono atti di mera conferma e non traslano il termine impugnatorio.

Il Fatto

Il Comune di Alessandria ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento per il quinquennio 2026-2031. Alla gara hanno partecipato sei operatori, tra cui la ricorrente e le controinteressate. L’appalto è stato aggiudicato a una società, mandataria di un costituendo RTI.

Al momento della pubblicazione degli atti, la stazione appaltante ha oscurato parti delle offerte tecniche, avendo «preso atto» delle istanze presentate da alcuni concorrenti ai sensi dell’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. La ricorrente, non aggiudicataria, ha chiesto l’accesso all’offerta tecnica integrale. Il Comune ha respinto l’istanza con nota del 23/04/2026 e, nuovamente, il 28/04/2026. La ricorrente ha quindi impugnato tali determinazioni, chiedendo l’ostensione delle parti oscurate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina di riferimento. L’art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023 pone quale regola generale l’integrale ostensibilità dell’offerta dell’aggiudicatario e delle prime cinque classificate. L’art. 35, comma 4, lett. a), prevede l’eccezione dell’oscuramento per i segreti tecnici e commerciali, ma su motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente. L’eccezione non opera quando l’accesso è indispensabile ai fini della difesa in giudizio.

Sul piano procedimentale, le decisioni di oscuramento devono essere pubblicate contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione e sono impugnabili entro dieci giorni. In caso di pubblicazione non contestuale, il rito super accelerato resta applicabile, ma il termine decorre dalla conoscenza della statuizione limitativa dell’accesso.

Applicando tali principi, il ricorso è irricevibile. L’aggiudicazione e le offerte oscurate sono state pubblicate e comunicate il 14/04/2026: da quella data le concorrenti erano in condizione di conoscere la portata dell’oscuramento. Il termine di dieci giorni è spirato il 24/04/2026, mentre il ricorso è stato notificato il 30/04/2026.

Non convince la tesi della ricorrente secondo cui la pubblicazione oscurata non sarebbe espressione di volontà provvedimentale. Il Collegio osserva che il provvedimento si individua nell’atto produttivo degli effetti tipici previsti dalla norma attributiva del potere. L’insufficienza della motivazione rileva al più quale vizio motivazionale, ma non esclude che l’oscuramento sia frutto di una volontà già formatasi e lesiva.

Le note del 23/04/2026 e del 28/04/2026 non traslano il termine: costituiscono atti di mera conferma, privi di portata autonomamente lesiva, non preceduti da subprocedimento né da autonoma istruttoria. Il RUP si è limitato a specificare in chiave discorsiva i presupposti della decisione precedente, senza nuova valutazione delle esigenze di segretezza.

Infine, il Collegio distingue l’interesse ostensivo, che sorge dalla pubblicazione delle offerte oscurate, dall’interesse impugnatorio in senso stretto. L’insorgenza del secondo non comporta slittamento del termine per impugnare le decisioni di oscuramento. Il ricorso è quindi dichiarato irricevibile e le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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