Ordinanze sindacali contingibili e urgenza per casa famiglia priva di autorizzazione (TAR Calabria n. 112 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 267/2000 a tutela della salute degli ospiti di una struttura per anziani è legittima quando l’assenza del titolo autorizzativo e la violazione delle prescrizioni sul numero degli ospiti e sulle figure professionali qualificate emergono da accertamenti ispettivi. Tali circostanze costituiscono, in sé, una situazione di pericolo per la salute che il legislatore ha inteso preservare, senza necessità di prova ulteriore di un danno attuale. Il sindacato sul difetto di istruttoria è escluso quando il provvedimento si fondi su una pluralità di verifiche, anche successive alle dedotte regolarizzazioni.

Il Fatto

I titolari di due case famiglia per anziani, ubicate nel medesimo edificio ma gestite in forza di distinte segnalazioni certificate di inizio attività, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco ha disposto la sospensione immediata di ogni attività fino al ripristino delle condizioni previste dalla delibera regionale di riferimento. L’adozione del provvedimento è seguita a un’ispezione dei NAS del 15 agosto 2021, nel corso della quale è emerso che le due strutture costituivano in realtà un’unica realtà ricettiva, con mancata comunicazione della presenza degli ospiti alle autorità di pubblica sicurezza e assenza delle figure professionali richieste.

I ricorrenti hanno dedotto l’insussistenza dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente, il difetto di istruttoria, la violazione dei principi di proporzionalità e la mancata comunicazione di avvio del procedimento, rappresentando di avere eliminato le irregolarità prima dell’adozione del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti di uno dei ricorrenti, la cui struttura ha cessato l’attività dal novembre 2021, come attestato dalla documentazione prodotta.

Nel merito, il Tribunale ha respinto le censure. Il provvedimento si fonda sugli esiti dell’ispezione, dai quali è emerso il carattere unitario della struttura, collegata da una scala e gestita da personale che accudiva contemporaneamente gli ospiti dei due piani. La casa famiglia è una struttura ricettiva che può ospitare al massimo sei utenti e non richiede preventiva autorizzazione, essendo sufficiente una SCIA. Nel caso concreto la struttura era stata trasformata in una comunità alloggio di fatto, priva dell’autorizzazione amministrativa e delle figure professionali prescritte.

Quanto alla dedotta rimozione delle irregolarità precedente all’adozione del provvedimento, il Comune ha documentato due ulteriori sopralluoghi, dai quali è emerso che il registro degli ospiti non era aggiornato, mancavano i piani individualizzati di assistenza, il personale era qualificato come categoria colf e non erano presenti le altre figure professionali necessarie in ragione dei bisogni dell’utenza, né il coordinatore responsabile del servizio. Il ripristino aveva riguardato solo la separazione strutturale dei luoghi.

Il Collegio ha affermato che la mancanza del titolo autorizzativo e la violazione delle prescrizioni sul numero degli ospiti e sulle figure professionali qualificate, imposte dall’art. 6 d.m. n. 308 del 2001, integrano di per sé una situazione di pericolo per la salute, senza che rilevi l’assenza di segni di maltrattamento o di sofferenza degli ospiti. Il vizio istruttorio è escluso, poiché il provvedimento si basa su una ispezione e su due verifiche successive. L’ordinanza risulta pertanto adeguatamente motivata e adottata nei limiti del potere contingibile e urgente, con condanna della ricorrente soccombente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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