Pesca professionale di oloturie esclude la particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 37901 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. è rimesso a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che non richiede la disamina di tutti gli elementi di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e la dimostrazione dell’assenza anche di uno solo dei presupposti della causa di non punibilità. Il carattere professionale e sistematico dell’attività di pesca accertata connota la condotta come espressione di un’attività organizzata, incompatibile con il concetto di particolare tenuità. La motivazione così costruita, adeguata e non illogica, si sottrae al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna a sette mesi di arresto pronunciata in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti del ricorrente, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 4/2012 per aver pescato, in concorso con altri, 45 kg di oloturie, comunemente note come cetrioli di mare.
Avverso la sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo basato sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione, contestando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La difesa ha sostenuto che il prodotto ittico era stato rinvenuto ancora in vita e prontamente rigettato in mare, che il pescato corrispondeva a un numero esiguo di esemplari di modesto valore economico e che i giudici di merito avevano negato l’applicazione della norma richiamando genericamente una pronuncia della Cassazione senza analizzare gli elementi concreti del caso.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze si scontrano con una motivazione pertinente e non illogica, frutto di una valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito e come tale non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte territoriale aveva valutato gli argomenti posti a fondamento del ricorso — la vitalità del prodotto, il numero degli esemplari e il valore economico di mercato — ritenendoli circostanze in parte secondarie e non suffragate. Soprattutto, aveva individuato l’ostacolo decisivo all’applicazione della causa di non punibilità nel carattere professionale della pesca accertata.
Tale connotazione consentiva di qualificare la condotta non come episodio isolato e di minima offensività, ma come espressione di un’attività organizzata e sistematica, incompatibile con il concetto di particolare tenuità. Gli argomenti respinti in appello sono stati sostanzialmente riproposti dal ricorrente senza indicare alcun elemento idoneo a invalidare l’argomentazione della Corte distrettuale.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il giudizio sulla tenuità dell’offesa va effettuato con riferimento ai criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 4, n. 41844 del 8/6/2023, Drame; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, De Plano; Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Milone). È sufficiente evidenziare l’assenza di uno dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., da ritenersi decisiva (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta).
Nel dare rilievo alle modalità della raccolta, il giudice distrettuale ha dunque operato una valutazione sorretta da motivazione adeguata e priva di profili di evidente illogicità o contraddittorietà. All’esito del ricorso conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
Nota della Redazione
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