Fatture soggettivamente inesistenti e prescrizione nei reati tributari (Cass. pen. Sez. VII n. 37906 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla rilevanza, ai fini delle imposte dirette, della sola inesistenza soggettiva delle fatture impedisce di ritenere manifestamente infondato il motivo che investe tale profilo. Ne consegue che, ai fini del computo del termine prescrizionale, deve tenersi conto anche del tempo decorso dalla sentenza di appello, con la conseguenza che il reato può risultare estinto. La diversa qualificazione delle fatture come oggettivamente o soggettivamente inesistenti incide sulla configurabilità del reato e non può essere liquidata come questione di mero merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 13-bis del medesimo decreto e confermando nel resto la condanna.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi. Con il primo ha censurato la qualificazione dell’attenuante e l’ordine di calcolo delle diminuzioni. Con il secondo ha contestato la sussistenza del dolo specifico e il vizio di motivazione in ordine all’autorizzazione al subappalto. Con il terzo ha dedotto il travisamento della prova, lamentando che la Corte territoriale avrebbe affermato profili di inesistenza oggettiva delle operazioni laddove il Tribunale aveva statuito la sola inesistenza soggettiva, con incidenza sulla rilevanza penale dei costi ai fini delle imposte dirette.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondato il primo motivo. La doglianza sulla quantificazione della pena si risolve in una critica all’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione non manifestamente illogica. La Corte territoriale ha ancorato la determinazione della pena ai criteri dell’art. 133 cod. pen., richiamando il numero di fatture, l’entità dell’imposta evasa, l’intensità del dolo e i precedenti. Quanto alla misura della riduzione per le attenuanti, è sufficiente una formula sintetica, come affermato da Sez. 4 n. 54966 del 20/09/2017. La qualificazione dell’attenuante come speciale attiene all’ambito dei reati per i quali può trovare applicazione, non agli effetti.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile, perché orientato a ottenere una nuova valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità. Il controllo sulla motivazione non può tradursi in un nuovo giudizio di merito. La Corte d’appello, con motivazione che si salda a quella di primo grado, ha illustrato le ragioni della consapevolezza dell’imputato su una pluralità di elementi indiziari. Le censure difensive sarebbero rilevanti solo se la ricostruzione alternativa fosse inconfutabile, ovvia e non meramente alternativa a quella ritenuta in sentenza, secondo il principio di Sez. 1 n. 22240 del 17/04/2024 e Sez. 2 n. 37876 del 12/09/2023.
Il terzo motivo, invece, non è privo di fondamento e impone una diversa soluzione. La Corte rileva un contrasto tra la sentenza di primo grado, che ha ritenuto le fatture soggettivamente inesistenti, e quella di appello, che le ha ritenute anche in parte oggettivamente inesistenti. Sul punto si registrano tre orientamenti di legittimità. Un indirizzo più recente afferma che, ai fini delle imposte dirette, il reato è integrato dalla sola inesistenza oggettiva, mentre rispetto all’IVA rileva anche quella soggettiva (Sez. 3 n. 6935 del 2018; Sez. 3 n. 8809 del 2020; Sez. 3 n. 12920 del 2022). Un orientamento opposto e più risalente, espresso sulle frodi carosello, ammette la rilevanza della sola inesistenza soggettiva anche ai fini delle imposte dirette (Sez. 3 n. 50362 del 2020; Sez. 3 n. 42994 del 2015). Un terzo indirizzo (Sez. 3 n. 50314 del 27/09/2023) riconosce rilievo all’inesistenza soggettiva quando i costi documentati, consapevolmente sostenuti, esprimano distrazione verso finalità ulteriori rispetto all’attività d’impresa, facendo venir meno il requisito dell’inerenza.
L’esistenza di tale contrasto impedisce di ritenere manifestamente infondato il motivo e impone di computare, ai fini della prescrizione, il tempo decorso dalla sentenza di appello. Il reato risulta consumato il 29/12/2014 e, considerato il periodo di sospensione di sessanta giorni, è estinto per prescrizione alla data del 28/2/2025. La Corte osserva inoltre che, qualora si ritenesse la sussistenza di due reati autonomi, il motivo atterrebbe comunque il reato relativo all’IVA e inciderebbe sulla pena, determinando anche per esso la maturazione della prescrizione. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Nota della Redazione
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