Il piano attuativo sopravvenuto assorbe l’interesse al ricorso contro il PGT (TAR Lombardia n. 1467 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta presentazione, da parte del ricorrente, di una nuova istanza di piano attuativo relativa al medesimo ambito territoriale, formulata in aderenza alle previsioni della variante urbanistica impugnata, assorbe e supera la fattispecie procedimentale originaria e depriva di interesse la domanda di annullamento. L’atto di iniziativa procedimentale sopravvenuto rileva nel giudizio non nella sua portata negoziale, ma quale fatto storico, ai sensi del fenomeno della digressione dell’atto in fatto. Ne consegue la improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse, non residuando alcun interesse all’accertamento della illegittimità dell’atto impugnato, neppure ai fini risarcitori, ove tale azione non sia stata prospettata. La condotta processuale che contraddica il contegno sostanziale e procedimentale tenuto dalla stessa parte integra venire contra factum proprium e collide con gli obblighi di buona fede e correttezza, operanti anche nella fase giurisdizionale.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un’area nel Comune di San Donato Milanese in località Bolgiano, presentava nel maggio 2019 una proposta di Programma Integrato d’Intervento, conforme al PGT allora vigente, finalizzata all’attuazione dell’ambito di trasformazione denominato “AT.01 – Ex Laboratori Sud, Bolgiano”. Il Comune adottava quindi la variante generale al PGT, riducendo la potenzialità edificatoria dell’ambito e prescrivendo che la funzione residenziale comportasse una quota di edilizia residenziale sociale pari ad almeno il 50% della SL.

Approvata la variante, la società proponeva ricorso per l’annullamento della deliberazione consiliare di approvazione e degli atti presupposti, deducendo la violazione della normativa regionale in materia di governo del territorio e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Il Comune resistente eccepiva in via preliminare la improcedibilità del gravame, per avere la ricorrente presentato, nel novembre 2025, una nuova proposta di piano attuativo relativa al medesimo ambito territoriale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio, non ricorrendo le ragioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. per derogare al principio di concentrazione e speditezza del processo, tanto più in un giudizio chiamato in udienza straordinaria proprio per il suo risalente avvio.

Nel merito, il ricorso è dichiarato improcedibile. La fattispecie procedimentale e provvedimentale oggetto di causa risulta assorbita e superata da una nuova manifestazione di volontà della stessa società ricorrente, concretatasi nella presentazione, in data 4 novembre 2025, di un progetto diverso relativo al medesimo ambito territoriale.

L’interesse a rimuovere le previsioni del PGT, in quanto ostative alla proposta originaria, è superato dal contegno successivo della società, che ha aperto una nuova fattispecie procedimentale, in corso di istruzione, destinata ad assorbire e sostituire quella precedente. La ricorrente non può pretendere di mantenere in vita la vecchia proposta in attesa della definizione positiva di quella nuova. La nuova proposta, quale atto di iniziativa procedimentale, implica l’abbandono di quella precedente: electa una via, non datur recursus ad alteram.

Diversamente opinando si creerebbe una inammissibile situazione di bis procedimentale, determinata dal contegno della stessa parte privata. Sul nuovo procedimento, iniziato per volontà della ricorrente in prossimità dell’udienza, si trasla l’interesse della società al conseguimento del bene della vita agognato, ossia la realizzazione di un piano attuativo relativo al medesimo ambito.

Il Collegio precisa che la nuova domanda rileva ai fini processuali non quale negozio o atto di iniziativa procedimentale, bensì quale fatto, secondo il fenomeno della digressione dell’atto in fatto. È il fatto storico dell’apertura di un nuovo rapporto procedimentale, con contenuti aderenti alle previsioni della variante impugnata, a risultare oggettivamente incompatibile con la volontà di proseguire il giudizio. Non residua nemmeno l’interesse all’accertamento della illegittimità dell’atto, ai fini di una eventuale azione risarcitoria, mai prospettata.

Le difese della ricorrente in sede processuale, contrastanti con il contegno tenuto in sede procedimentale e sostanziale, integrano una ipotesi di venire contra factum proprium e collidono con il canone della buona fede, che opera anche sul piano processuale quando le tesi giudiziali confliggono con il comportamento tenuto dalla parte nella fase precedente del rapporto. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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