Improcedibilità della domanda cautelare per fine anno scolastico e prove d’esame (TAR Basilicata n. 86 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, alla data dell’udienza camerale, gli effetti del provvedimento impugnato siano venuti meno per il decorso del tempo, come nel caso in cui l’anno scolastico sia terminato e l’alunno abbia già sostenuto le prove d’esame. La sopravvenuta cessazione della materia del contendere in fase cautelare determina la declaratoria di improcedibilità, con possibilità di compensazione delle spese tra le parti per giusti motivi.
Il Fatto
I genitori di un alunno disabile frequentante la scuola secondaria di primo grado impugnavano, dinanzi al TAR Basilicata, il provvedimento con cui la Dirigente Scolastica aveva disposto l’interdizione eccezionale, urgente e temporanea del minore dalle attività didattiche e dalla frequenza di tutte le pertinenze scolastiche, per motivi di sicurezza pubblica e tutela dell’incolumità della comunità scolastica. Il provvedimento era stato adottato in attesa della convocazione straordinaria del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione, finalizzata alla ridefinizione del Piano Educativo Individualizzato.
Con motivi aggiunti, i ricorrenti impugnavano anche il successivo provvedimento che disciplinava la frequenza ridotta dell’alunno e le modalità di svolgimento dell’esame di terza media, proponendo altresì domanda di risarcimento dei danni. Avverso entrambi i provvedimenti veniva proposta domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione, con intervento ad adiuvandum del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione e competenza sulla controversia, vertente su provvedimenti adottati dall’Amministrazione scolastica in materia di inclusione di alunni con disabilità.
Nel decidere sulla domanda cautelare, il Tribunale ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione dell’incidente cautelare. Tale carenza derivava dal fatto che, alla data dell’udienza camerale del 24 giugno 2026, l’anno scolastico era terminato il 10 giugno 2026 e l’alunno aveva già sostenuto la prova orale dell’esame di scuola secondaria di primo grado.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità della domanda cautelare, essendo venuto meno l’interesse strumentale alla sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, il cui arco temporale di operatività era ormai esaurito.
Quanto alle spese della fase cautelare, il Tribunale ha ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione tra le parti, considerata la peculiarità della vicenda e il sopraggiungere dell’evento che aveva reso improcedibile la domanda.
Infine, è stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei genitori nonché di qualsiasi elemento idoneo a rivelare lo stato di salute dell’alunno, ai sensi dell’art. 52, commi 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica.
Nota della Redazione
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