Sei scatti stipendiali già riconosciuti: inammissibile il ricorso per carenza di interesse (TAR Campania n. 2233 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento di fine servizio, l’unico soggetto obbligato alla corresponsione è il competente ente previdenziale, e non il datore di lavoro pubblico, con conseguente difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo. Il ricorrente che chieda la rideterminazione del TFS mediante inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987, è privo di interesse concreto e attuale quando il beneficio risulti già riconosciuto in sede di liquidazione del trattamento. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse ad agire, non potendo il ricorrente ricavare alcuna utilità ulteriore rispetto a quella già conseguita.
Il Fatto
Il ricorrente, già Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in servizio presso il Ministero dell’Interno, agiva nei confronti dell’INPS e del medesimo Ministero per l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987, e per la condanna al pagamento della differenza, oltre interessi legali.
Deduceva di essere stato collocato a riposo e di aver ricevuto il TFS senza l’applicazione della maggiorazione. Con istanze del 28 settembre 2020 e del 3 giugno 2024 ne aveva chiesto la rideterminazione, senza ottenere riscontro. Si costituivano in resistenza l’INPS, eccependo l’infondatezza della domanda e la prescrizione del credito, e il Ministero dell’Interno, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e la accoglie. Richiamando una giurisprudenza consolidata, si afferma che l’unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente ente previdenziale, e non il precedente datore di lavoro, con i richiami a Cons. Stato, sez. III, n. 1231/2019, TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 473/2023 e TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 1050/2024 e n. 2493/2024.
In disparte tale rilievo, il Tribunale rileva che la domanda di riconoscimento del beneficio non è assistita da un interesse concreto e attuale. Dalla documentazione depositata emerge infatti che il ricorrente risulta collocato a riposo per inabilità assoluta e permanente, con anzianità utile di quarantuno anni e età di cinquantaquattro anni.
La maggiorazione dei sei scatti stipendiali gli è stata in realtà già riconosciuta, nell’ammontare indicato, come risulta sia dal prospetto di liquidazione del TFS, ove compare il richiamo alla l. n. 232/1990 alla voce “Legge di beneficio applicata”, sia dal prospetto di liquidazione del trattamento pensionistico, ove compare il richiamo all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 alla voce “Determinazione pensione con maggiorazione base pensionabile”.
Il beneficio è stato dunque attribuito in quanto il ricorrente versava nella condizione legittimante del comma 1 dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, che riconosce i sei scatti al personale della Polizia di Stato che cessi dal servizio per età, per sopravvenuta inabilità permanente o per decesso. Egli non può pertanto invocare il medesimo beneficio a diverso titolo, ossia ai sensi del comma 2 della stessa disposizione, in rapporto al quale non possiede i requisiti, non avendo compiuto cinquantacinque anni al momento del collocamento in quiescenza.
Alla luce di tali considerazioni, è escluso che il ricorrente possa ricavare alcuna utilità pratica ulteriore rispetto a quella già conseguita in sede di liquidazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della natura formale della decisione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.