Deposito cauzionale agli operatori telefoni illegittimo per violazione art 54 CCE (TAR Lombardia n. 1465 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono imporre agli operatori di comunicazione elettronica oneri di qualsiasi natura, reali o finanziari, comunque denominati, ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche. La richiesta di un deposito cauzionale, ancorché qualificata come semplice garanzia della corretta esecuzione dei lavori, costituisce un onere finanziario che ricade nel divieto posto dall’art. 54 CCE, sia quando sia prestata mediante versamento di denaro, sia quando avvenga tramite polizza fideiussoria. L’art. 54, comma 6, CCE pone un’obbligazione sostanziale di ripristino e di manleva, ma non contempla alcuno strumento di garanzia preventiva. La norma regolamentare comunale che imponga il deposito cauzionale contrasta con la fonte primaria e va disapplicata, con conseguente illegittimità dei provvedimenti applicativi.

Il Fatto

Una società titolare di licenze ministeriali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica presentava al Comune un’istanza ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, per realizzare uno scavo di minima entità destinato alla posa di infrastrutture in fibra ottica e di un pozzetto.

L’ufficio comunale subordinava il rilascio dell’autorizzazione al versamento di un deposito cauzionale di importo determinato. La società contestava la pretesa, ritenendola contraria al principio di tassatività degli oneri. Il Comune confermava la richiesta, fondandola sull’art. 2 dell’Allegato tecnico al Regolamento CUP e qualificando la somma come garanzia della perfetta esecuzione dei lavori. Per esigenze di urgenza la società versava l’importo, dichiarando di non prestare acquiescenza, e impugnava gli atti chiedendo la restituzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per asserita acquiescenza. L’impugnazione di un atto regolamentare è ammissibile unitamente a quella del provvedimento che ne fa applicazione, poiché solo da quest’ultimo sorge e si attualizza la lesione. La mancata impugnazione di precedenti atti applicativi non preclude la contestazione della norma in occasione di una nuova e autonoma lesione.

Nel merito, la questione centrale attiene alla compatibilità del deposito con il principio di tassatività degli oneri. L’art. 54, comma 1, CCE vieta alle amministrazioni di imporre, per l’impianto di reti o l’esercizio dei servizi, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal codice, escludendo ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato. La ratio è garantire uniformità di trattamento e tutelare la concorrenza, evitando oneri differenziati introdotti dagli enti locali.

Il Collegio richiama la Corte Cost. n. 108 del 2025, che ha ritenuto illegittima una legge regionale impositiva di un certificato fideiussorio, qualificandolo come prestazione pecuniaria non prevista dalla legge statale, e la Corte Cost. n. 246 del 2020. Richiama altresì il parere del Consiglio di Stato n. 131 del 2023 e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 3657 del 2025), secondo cui il deposito è pur sempre un costo aggiuntivo a carico dell’impresa.

Non giova al Comune l’art. 54, comma 6, CCE. La norma impone di tenere indenne l’amministrazione e di ripristinare a regola d’arte le aree, ma non prevede alcuna garanzia preventiva: l’inadempimento legittima l’agire ex post, non l’imposizione ex ante di un onere non contemplato (Cons. Stato n. 5958 del 2025).

La questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata è manifestamente infondata. Non viola l’art. 3 Cost. il trattamento differenziato rispetto ad altri settori a rete, trattandosi di scelta discrezionale non irragionevole. Non lede l’art. 97 Cost. l’impossibilità di garanzia preventiva, poiché restano i rimedi ex post. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti previa disapplicazione della norma regolamentare e condanna alla restituzione della somma, oltre interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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