Piano cave, ampliamento dell’ambito esistente non è scelta vincolata (Cons. Stato n. 5898 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La preferenza accordata dalla pianificazione provinciale all’ampliamento degli ambiti estrattivi esistenti, in luogo dell’apertura di nuovi ambiti, costituisce criterio di indirizzo e non regola vincolata. L’amministrazione regionale, nell’approvare il Piano cave, può disattendere la richiesta di ampliamento del perimetro di un ATE esistente ove il diniego sia sorretto da ragioni di riduzione del consumo di suolo e di tutela paesistico-ambientale, in ossequio ai criteri dell’art. 6, comma 1, lett. d), l.r. Lombardia n. 14 del 1998. Il bilanciamento tra interesse dell’operatore economico allo sfruttamento della risorsa e interessi ambientali costituisce espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti. Non è configurabile in capo all’operatore alcuna aspettativa qualificata all’assegnazione di nuovi volumi da escavare.

Il Fatto

Una società proprietaria di un’area ricompresa in un ambito territoriale estrattivo, individuato dal Piano cave della Provincia, era stata autorizzata all’escavazione e, in seguito, alla realizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di cava. In vista della scadenza del Piano previgente, la società ha dapprima chiesto la ricollocazione dei volumi in un nuovo ambito, rinunciando ai quantitativi ancora da scavare nel vecchio ATE; non essendo stata accolta tale richiesta, ha poi insistito per il mantenimento e l’ampliamento del perimetro originario con nuova volumetria.

La Provincia ha disatteso le istanze e, nel procedimento di approvazione del nuovo Piano cave, la Regione ha confermato lo stralcio dell’ambito. Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso della società, che ha proposto appello deducendo tre motivi: violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e motivazione con riguardo al bilanciamento degli interessi, e contrasto con i criteri generali di predisposizione del Piano.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, affrontando in via prioritaria il profilo procedimentale. Quanto alle garanzie partecipative, il Collegio ha rilevato che la società ha presentato osservazioni in più momenti del procedimento, senza che possa ravvisarsi alcuna carenza di partecipazione. La censura è stata ritenuta infondata anche perché le richieste dell’operatore non sono state dello stesso segno nel corso dell’iter: dapprima la società si è mostrata disinteressata alla sopravvivenza del vecchio ambito, per poi modificarne radicalmente il contenuto.

Sul secondo motivo, il Consiglio ha confermato che la Regione ha motivato il diniego per ragioni prevalentemente ambientali, valutando il contesto paesistico in cui l’ambito si inserisce e le ricadute dell’ampliamento sul suolo agricolo. La pianificazione dell’attività estrattiva deve essere coordinata con gli ulteriori interessi, in particolare con gli aspetti paesaggistici e ambientali ex art. 18 l.r. n. 12 del 2005. L’esistenza della rete ecologica provinciale non è stato l’unico elemento a fondare lo stralcio, ma uno dei molteplici aspetti valutati: la mancata prova dell’identità delle situazioni rispetto ad altri ambiti individuati nella medesima rete esclude il prospettato profilo di illegittimità.

Quanto al terzo motivo, il Collegio ha richiamato i criteri dell’art. 6, comma 1, l.r. n. 14 del 1998. La lett. d) impone di garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica e di considerare la destinazione attuale delle aree. L’amministrazione ha tenuto conto dell’esaurimento della cava e del fatto che l’ampliamento avrebbe determinato ulteriore consumo di suolo, effettuando un bilanciamento non manifestamente irragionevole degli interessi in gioco.

La Corte ha così escluso che la preferenza per l’ampliamento degli ambiti esistenti, prevista dalla delibera regionale sui criteri di formazione dei Piani cave, operi come criterio automatico e alternativo alla scelta di non creare nuovi ambiti. Ne discende il rigetto dell’appello, con compensazione delle spese in considerazione della peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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