Trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale: natura di ordine ed atto meramente confermativo (TAR Emilia-Romagna n. 660 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale del personale militare non ha carattere sanzionatorio né disciplinare ed è condizionato alla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell’amministrazione, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e suscettibile di rimozione mediante l’assegnazione ad altra sede. Tale provvedimento è qualificabile come ordine: non richiede garanzie di partecipazione preventiva né una particolare motivazione, essendo strettamente connesso alle esigenze organizzative dell’amministrazione. L’atto con cui l’amministrazione, all’esito di osservazioni dell’interessato, conferma la propria determinazione senza rinnovare l’istruttoria costituisce atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile: il termine di impugnazione decorre dal provvedimento originario.
Il Fatto
Un graduato dell’Esercito, dopo un procedimento penale concluso con sentenza di condanna per truffa militare, divenuta irrevocabile nel dicembre 2023 e poi estinta per esito positivo della messa alla prova, era stato sottoposto nel 2024 a procedimento disciplinare culminato nella sospensione per due mesi. Al rientro in servizio, il 7 aprile 2025, lo Stato Maggiore dell’Esercito gli comunicava la designazione per un trasferimento d’autorità presso una diversa sede. Il militare presentava una richiesta di riesame, deducendo le proprie condizioni familiari e di salute, ma il 26 giugno 2025 l’amministrazione confermava il trasferimento, pur manifestando la disponibilità a valutare un reimpiego a domanda presso altra sede. Il militare impugnava il provvedimento di conferma dinanzi al TAR Emilia-Romagna.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardiva proposizione. La comunicazione del 7 aprile 2025 non costituiva un atto endoprocedimentale, ma un atto dispositivo, conclusivo del procedimento, che ordinava perentoriamente il trasferimento. La successiva nota del 26 giugno 2025, intervenuta all’esito della richiesta di riesame, è stata qualificata come atto meramente confermativo: l’amministrazione, infatti, non ha rinnovato l’istruttoria né riesercitato il potere, limitandosi a rilevare l’assenza di elementi utili per una rivalutazione. Ne consegue l’irricevibilità del ricorso, essendo stato tempestivamente impugnato soltanto l’atto confermativo e non l’ordine di trasferimento originario, che era l’unico provvedimento lesivo.
Quanto al merito, la prima censura — fondata sulla violazione del ne bis in idem — è stata respinta: il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha scopo sanzionatorio, non postula comportamenti sanzionabili in sede disciplinare ed è condizionato esclusivamente alla valutazione del presupposto oggettivo della lesione del prestigio, del decoro o della funzionalità dell’amministrazione. La giurisprudenza richiamata dal Collegio (tra cui Cons. Stato, sez. II, 23 aprile 2025, n. 3493) qualifica tali provvedimenti come ordini, strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’amministrazione e pertanto non bisognevoli di particolare motivazione, né di garanzie partecipative preventive.
Il Tribunale ha altresì rilevato che la stessa Direttiva P-001 evidenzia la necessità di valutare l’eventuale trasferimento solo dopo il rientro dalla sospensione, con la conseguente esclusione di ogni profilo di illogicità. In ogni caso, il militare, nelle proprie osservazioni, non aveva contestato la sussistenza dell’incompatibilità ambientale, limitandosi a rappresentare le proprie condizioni familiari: sotto tale profilo, il difetto di motivazione non potrebbe comunque essere rilevato, essendovi acquiescenza sui presupposti del trasferimento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, prima ancora che infondato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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