Piano di riconversione dei presidi di riabilitazione: il TAR fissa l’udienza di merito, rigettando la cautela (TAR Puglia n. 126 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., allorché le censure dedotte richiedano un approfondito vaglio di merito e risultino pendenti altri ricorsi avverso i medesimi atti, sussiste l’esigenza di garantire un esame congiunto dei gravami, con conseguente reiezione della domanda di sospensione ove non risultino integrati i requisiti di attualità e concretezza del periculum in mora, restando le esigenze cautelari adeguatamente ristoro mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito.
Il Fatto
La Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani, nella qualità di erogatore accreditato, ha impugnato avanti al TAR Puglia la delibera di Giunta regionale n. 1933 del 9.12.2025, recante approvazione delle pre-intese con gli erogatori accreditati relative al piano di riconversione dei posti e delle prestazioni erogati dai presidi di riabilitazione, nonché la successiva circolare dirigenziale prot. n. 84970 del 17.02.2026 e ogni atto presupposto e connesso.
La ricorrente ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, deducendo plurime censure avverso gli atti regionali. Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, sollevando eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026, ha preliminarmente rilevato come le plurime e articolate censure formulate dalla ricorrente, ad un sommario esame tipico della fase incidentale, richiedano un più approfondito vaglio nell’appropriata sede di merito. Tale valutazione è corroborata dalla circostanza, espressamente indicata in ordinanza, che pendono altri ricorsi proposti avverso i medesimi atti oggetto di impugnativa, sicché sussiste l’esigenza – per evidenti ragioni di connessione oggettiva – di garantire un esame congiunto dei diversi gravami, anche in relazione alle eccezioni preliminari sollevate dalla Regione resistente.
Sotto il profilo del periculum in mora, il Collegio ha ritenuto che non risultino comunque integrati – in termini di attualità e concretezza – i caratteri della gravità e irreparabilità del pregiudizio paventato dalla parte ricorrente. La valutazione negativa circa la sussistenza del fumus boni iuris, unita all’assenza di un pregiudizio attuale e irreparabile, ha indotto il Tribunale a respingere l’istanza cautelare, ritenendo che le esigenze prospettate possano trovare adeguato ristoro mediante la fissazione, in tempi brevi, dell’udienza pubblica per la discussione nel merito del ricorso.
Il Tribunale ha pertanto respinto l’istanza cautelare, fissando per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2027, con compensazione delle spese della fase incidentale. L’ordinanza è stata depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà alla comunicazione alle parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.