Avviso orale: limite ai poteri prescrittivi del questore (TAR Emilia-Romagna n. 888 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011 ha finalità preventiva e non repressiva, sicché il giudizio di pericolosità del destinatario non presuppone l’accertamento della responsabilità penale, potendo fondarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria. Il potere prescrittivo del questore è tuttavia tipico e circoscritto: l’art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011 non contempla l’intimazione a interrompere ogni frequentazione di persone gravate da precedenti penali o da misure di prevenzione, prescrizione che riecheggia la regola della sorveglianza speciale di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011. Ne consegue l’illegittimità, per difetto di fondamento normativo, della sola clausola così introdotta, con parziale annullamento del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale adottato dal Questore di Bologna il 26.8.2021 ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011, notificatogli tramite processo verbale dell’8.9.2021. Il provvedimento richiamava un episodio del 20.8.2021, nel corso del quale il ricorrente era stato sorpreso a imbrattare un muro condominiale, aveva tentato la fuga ed era stato deferito per deturpamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di declinare le generalità, oltre a essere sanzionato per ubriachezza. L’Amministrazione valorizzava altresì due precedenti di condanna e i carichi pendenti, inquadrando l’interessato nella categoria dell’art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 159/2011.

Oltre all’invito a tenere una condotta conforme alla legge, l’avviso impugnato intimava di interrompere ogni frequentazione di persone gravate da precedenti penali o di polizia ovvero da misure di sicurezza. Il ricorrente ha dedotto l’insussistenza dei presupposti di pericolosità e, con i motivi secondo e terzo, l’estraneità di tale prescrizione al modello legale, con violazione degli artt. 13 e 17 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la funzione dell’avviso orale, qualificandolo come la misura più tenue tra quelle previste dal D.Lgs. n. 159/2011. La sua ratio è cautelare e non repressiva: non punisce comportamenti pregressi, ma previene condotte future potenzialmente lesive della sicurezza pubblica. Da qui la conseguenza che il giudizio di pericolosità non richiede l’accertamento della responsabilità penale e può basarsi su elementi circostanziati, anche indiziari, da cui desumere una personalità propensa a comportamenti antigiuridici.

Su questa base il primo motivo è respinto. I verbali degli appartenenti alle forze di polizia rivestono fede privilegiata fino a querela di falso. I fatti del 20.8.2021, con i reati di resistenza e oltraggio, unitamente ai precedenti e ai carichi pendenti, delineano un quadro complessivo che supporta il giudizio di pericolosità. Il Tribunale ribadisce che l’esito dei procedimenti penali non assume valenza assoluta, salvo le assoluzioni per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, e che la legittimità va valutata al momento dell’adozione, con eventuali fatti successivi rilevanti solo ai fini della revoca.

Il quadro cambia sul versante prescrittivo. L’art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011 non contempla alcuna intimazione a interrompere le frequentazioni indicate: si tratta di contenuto estraneo alla disposizione applicata. La prescrizione riecheggia, invece, la regola prevista per la sorveglianza speciale dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, che vieta di associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza.

Da qui la fondatezza del secondo e del terzo motivo, scrutinati congiuntamente perché connessi, e il parziale annullamento del provvedimento limitatamente alla clausola sulle frequentazioni. Il ricorso è accolto in parte e respinto nel resto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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