Inammissibile il ricorso che non impugna il Piano di Tutela delle Acque (TAR Puglia n. 1052 del 08.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano di Tutela delle Acque è un piano di settore a natura giuridica mista: atto generale per i profili programmatori e finanziari, ma provvedimento puntuale quanto all’individuazione della localizzazione delle infrastrutture e delle tecnologie compatibili. Le sue previsioni puntuali hanno efficacia precettiva immediata e vincolante fino alla loro modifica, e impongono la coerenza degli interventi degli altri attori istituzionali con gli obiettivi del piano. Ne consegue che l’omessa tempestiva impugnazione del piano preclude la contestazione della localizzazione dell’infrastruttura in sede di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale. Il ricorso che investa la sola valutazione ambientale senza censurare la scelta pianificatoria a monte è inammissibile per difetto d’interesse.
Il Fatto
La controversia riguarda la legittimità del giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto di riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore consortile a servizio degli agglomerati di Sava e Manduria, reso con determinazione dirigenziale n. 20 del 18.1.2023 nell’ambito del procedimento di rilascio del P.A.U.R. avviato su istanza del gestore idrico. Con successiva determinazione n. 166 del 28.4.2023, la Regione ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’art. 27-bis del T.U. Ambiente, impugnato con motivi aggiunti.
I ricorrenti hanno dedotto la valutazione parcellizzata di interventi funzionalmente integrati, la violazione dei diritti partecipativi, l’omesso esame di soluzioni alternative per la localizzazione e l’esclusione di assensi e autorizzazioni necessari. La Regione e il gestore hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità per mancata impugnazione del Piano di Tutela delle Acque.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione d’inammissibilità per mancata impugnazione del Piano di Tutela delle Acque. La localizzazione dell’impianto era già prevista nel Piano 2009-2015, approvato con delibera consiliare e poi modificato quanto al recapito finale e ai limiti di scarico. I ricorrenti avrebbero dovuto impugnarlo tempestivamente, onere non adempiuto neppure in occasione dell’aggiornamento adottato nelle more del giudizio.
Il Tribunale richiama la sentenza del Cons. Stato, Sez. V, n. 6250 del 27 dicembre 2013, che qualifica il piano come atto a natura giuridica mista. La circostanza che il piano sia ciclicamente revisionabile non attenua la portata direttamente vincolante delle misure puntuali in esso contenute, tra cui la localizzazione delle infrastrutture necessarie. Finché il piano non viene modificato, esso è vincolante nella parte in cui introduce effetti precettivi immediati.
Su questa base il Collegio afferma che l’omessa tempestiva impugnazione del piano preclude la contestazione della localizzazione dell’infrastruttura. Le censure articolate contro il giudizio di compatibilità ambientale e contro il P.A.U.R. non possono quindi essere esaminate nel merito, perché presuppongono la messa in discussione di una scelta pianificatoria ormai consolidata.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto d’interesse. Le spese di lite sono compensate in ragione della definizione in rito e della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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