Accesso agli atti sul sostegno didattico e risarcimento non provato (TAR Emilia-Romagna n. 1002 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso ai documenti amministrativi, il rilascio della documentazione richiesta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento del diritto, con conseguente pronuncia di improcedibilità. La domanda di risarcimento del danno proposta per il ritardo nell’ostensione è respinta quando il pregiudizio è dedotto in modo generico, in assenza di un principio di prova dell’effettivo prodursi del danno e della sua consistenza. L’onere di allegare e dimostrare il pregiudizio grava sul ricorrente, anche quando questi agisce nell’interesse di un minore con disabilità a tutela del diritto all’inclusione scolastica. L’infondatezza della pretesa risarcitoria, coltivata anche dopo il rilascio degli atti, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite.
Il Fatto
I ricorrenti, esercenti la potestà genitoriale su un alunno quindicenne con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, hanno chiesto all’istituto scolastico la copia di una serie di atti relativi al percorso di inclusione: il P.E.I. dell’anno precedente, l’estratto del verbale del GLI, le richieste di assegnazione delle ore di sostegno didattico e di assistente specialistico per il nuovo anno, i provvedimenti di assegnazione e il certificato di iscrizione.
La scuola ha riscontrato l’istanza con la dicitura «non si autorizza poiché estraneo ai riferimenti normativi». I genitori hanno impugnato il diniego, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, dell’art. 4, comma 9, del decreto interministeriale n. 182 del 2020 e del diritto di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, rappresentando l’interesse concreto all’ostensione in vista di un eventuale giudizio a tutela del diritto all’inclusione del figlio. Il giorno antecedente la camera di consiglio del 4 dicembre 2024 la scuola ha reso disponibili gli atti. I ricorrenti hanno quindi dichiarato la permanenza dell’interesse ai fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto che la documentazione è stata consegnata in pendenza di giudizio. Su questa base dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di accertamento del diritto di accesso, divenuta nel frattempo priva di oggetto.
Residua la domanda risarcitoria, che il Tribunale respinge. La pretesa è stata solo genericamente dedotta, senza alcun principio di prova dell’effettivo prodursi di un danno e, a maggior ragione, della sua consistenza. La parte non ha dimostrato quale pregiudizio il minore abbia subito per effetto del ritardo nell’ostensione.
Il ragionamento del giudice amministrativo ribadisce la struttura dell’onere probatorio in materia. Il ricorrente che invoca il ristoro del pregiudizio da accesso negato o ritardato non può limitarsi ad affermare l’ostacolo frapposto alla tutela dei propri diritti: deve allegare e provare il danno, secondo i principi generali dell’art. 2043 cod. civ. e dell’art. 1226 cod. civ. nella relativa valutazione.
Da qui la pronuncia di improcedibilità parziale e il rigetto nel resto. Le spese seguono la soccombenza parziale e sono compensate in parte proprio in ragione dell’infondatezza della domanda risarcitoria, insistita anche dopo il rilascio dei documenti; la residua parte, quantificata in euro 1.000,00 oltre accessori, è posta a carico dell’Amministrazione resistente. Il Collegio dispone infine l’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
Nota della Redazione
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