Fuori ruolo del militare della Guardia di finanza, competenza al Comando generale (Cons. Stato n. 10529 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il collocamento fuori ruolo del personale del Corpo della Guardia di finanza non è disciplinato dall’art. 891 cod. ord. mil., che non figura tra le disposizioni applicabili al Corpo e non è richiamato dalla sua disciplina propria. Esso trova invece disciplina negli artt. 1 e 6 della legge n. 1114/1962, i quali, estendendo al Corpo, per quanto compatibile, la normativa sul fuori ruolo dei dipendenti statali, attribuiscono il relativo potere all’amministrazione interessata. Ne consegue che il provvedimento conclusivo sull’istanza di fuori ruolo rientra nella competenza del Comando generale e non del Ministro. Il codice dell’ordinamento militare non innova alle disposizioni proprie della Guardia di finanza, operando per essa il solo rinvio selettivo dell’art. 2136 cod. ord. mil. e la clausola di corrispondenza dell’art. 2115 cod. ord. mil.

Il Fatto

Il Comando generale della Guardia di finanza aveva respinto l’istanza di un maresciallo di essere collocato in fuori ruolo per assumere un impiego temporaneo presso l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il militare aveva poi chiesto ed ottenuto la cessazione dal servizio permanente a domanda, con collocazione nel completamento.

Il TAR Lazio, in accoglimento del primo motivo e con assorbimento delle altre censure, aveva annullato i provvedimenti per difetto di competenza del Comando generale: poiché l’art. 891 cod. ord. mil. riferisce il provvedimento di ammissione a un decreto ministeriale, anche il diniego doveva ritenersi riservato al Ministro. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto appello, sostenendo la competenza del Comando in forza della clausola di salvaguardia dell’art. 2135 cod. ord. mil. e del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata la censura sulla competenza. Il punto di partenza è l’art. 1, secondo comma, cod. ord. mil., che esclude dall’ambito applicativo del codice gli ordinamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e, per quanto qui rileva, non innova alle disposizioni proprie del Corpo della Guardia di finanza. Le norme del codice applicabili al personale del Corpo sono dunque soltanto quelle elencate dall’art. 2136 cod. ord. mil., quelle che vi fanno specifico riferimento e quelle richiamate dalla disciplina propria del Corpo.

L’art. 891 cod. ord. mil. non figura in alcuno di questi ambiti: non è elencato dall’art. 2136, non contiene riferimenti al personale della Guardia di finanza e non è richiamato dalla disciplina di settore, né direttamente né tramite la clausola di corrispondenza dell’art. 2115 cod. ord. mil.. La norma invocata dal giudice di primo grado resta pertanto estranea al personale del Corpo.

La disciplina applicabile è quella degli artt. 1 e 6 della legge n. 1114/1962. Il combinato disposto dei commi 1 e 6 dell’art. 6 non estende al Corpo le disposizioni specifiche valevoli per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica, ma richiama, nei limiti della compatibilità, la normativa sul fuori ruolo dei dipendenti statali contenuta nell’art. 1. Quest’ultima prevede che il collocamento avvenga «con decreto dell’amministrazione interessata»: è dunque questa, e non il Ministro, il titolare del potere.

Il Collegio ha inoltre escluso che il richiamo dell’art. 891 cod. ord. mil. nel testo unico sulla mobilità del Comando generale valga a fondare la competenza ministeriale. In quel documento il riferimento compare solo nell’elenco delle fonti, mentre si prevede espressamente l’adozione di un decreto direttoriale per formalizzare il provvedimento di fuori ruolo.

Esaurito così il thema decidendum, non essendo stati riproposti i motivi assorbiti e non essendovi soccombenza dell’Amministrazione sulla questione dell’interesse istituzionale, l’appello è stato accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado sono stati respinti. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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