Il silenzio del MASE sulla VIA va dichiarato illegittimo, ma il progetto non prioritario resta nelle quote PNIEC (TAR Sardegna n. 180 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento dei termini di cui all’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 — perentori ex comma 7 della medesima disposizione — determina l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente sull’istanza di VIA. La priorità di trattazione dei progetti PNIEC di maggiore potenza, prevista dall’art. 8 cod. amb., ha mera rilevanza interna e non degrada la vincolatività dei termini procedimentali. Tuttavia, per i progetti non prioritari, la condanna a provvedere deve essere conformata al sistema di quote, così da evitare che l’azione avverso il silenzio consenta di sorpassare i progetti già calendarizzati. L’inosservanza del termine di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione fa sorgere, in via automatica, il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, quale indennizzo per il ritardo procedimentale.
Il Fatto
Una società chiedeva al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per un impianto agrivoltaico della potenza di 23,8 MW, rientrante tra i progetti PNIEC “non prioritari”. Decorsi infruttuosamente i termini perentori di cui all’art. 25 T.U.A. senza che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC predisponesse lo schema di provvedimento, la società diffidava il Ministero e proponeva ricorso avverso il silenzio, chiedendo la condanna a provvedere e il rimborso dei diritti di istruttoria. Il Ministero eccepiva la tardività del ricorso, sostenendone la proposizione oltre il termine annuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di tardività, richiamando l’orientamento per cui il termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a. costituisce una sanzione processuale e non una decadenza sostanziale: la diffida a provvedere va equiparata a una nuova istanza, riattivando il termine per ricorrere. Nel merito, l’inerzia è stata dichiarata illegittima, in quanto la scansione temporale di cui all’art. 25, commi 2-bis e 7, d.lgs. n. 152/2006 è perentoria: la mancata espressione dei pareri non elide l’obbligo di pronunciarsi espressamente.
La Corte ha precisato che la modifica dell’art. 8 cod. amb., che introduce una priorità per gli impianti di maggiore potenza, non legittima la disapplicazione dei termini di conclusione dei procedimenti per quelli di potenza inferiore, né la loro sospensione indeterminata: il sovraccarico di lavoro della Commissione tecnica non può ridondare a danno del privato. In assenza di un provvedimento organizzativo attuativo, il criterio di priorità non può assumere portata derogatoria della disciplina legale.
Tuttavia, in applicazione del principio di bilanciamento affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6503 del 2025, l’accoglimento dell’azione non poteva tradursi in una condanna incondizionata a provvedere: il progetto non prioritario avrebbe altrimenti “sorpassato” quelli già calendarizzati. Il Tribunale ha quindi condannato il Ministero a concludere il procedimento entro novanta giorni, ma nell’ambito della quota dedicata ai progetti non prioritari, con obbligo di garantire all’istante una precedenza all’interno di quella quota.
Quanto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, la Corte ne ha riconosciuto il carattere automatico e diretto a fronte dello spirare del termine di 130 giorni, qualificandolo come speciale indennizzo per il ritardo procedimentale, da liquidarsi mediante le risorse del capitolo apposito o del fondo del Ministero. La condanna è stata disposta previa verifica dell’effettivo versamento delle somme.
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Nota della Redazione
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