Piano urbanistico e aspettative edificatorie sospese per discrezionalità comunale (TAR Campania n. 2279 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sottratte al sindacato di legittimità salvo che siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti. Il disegno urbanistico delineato da uno strumento di pianificazione generale, o da una sua variante, non è condizionato dalla pregressa previsione di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli, essendo priva di tutela la semplice aspettativa di fatto a una reformatio in peius della disciplina previgente. In base all’art. 10 della l.r. Campania n. 16/2004, tra l’adozione degli strumenti di pianificazione e la loro entrata in vigore sono sospese le abilitazioni alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina in corso di approvazione; ne consegue che, in assenza di titolo edilizio già rilasciato, il privato non può vantare alcuna aspettativa di accoglimento dell’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’attività artigianale di lavorazione del ferro e proprietario di un’area destinata a zona H – sviluppo artigianale nel previgente PRG, aveva presentato nel 2019 richiesta di permesso di costruire per un locale ad uso artigianale. L’istanza, pur corredata da parere favorevole della Soprintendenza, era rimasta inevasa; il ricorrente aveva quindi proposto diffida e istanza di nomina di un Commissario ad acta con poteri sostitutivi.
N medio tempo il Comune ha approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale, componente strutturale, che ha attribuito all’area il ATO “Città diffusa”, rendendo di fatto non autorizzabile l’opera fino all’adozione dei POC. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti di approvazione e gli atti connessi, lamentando la lesione dell’affidamento e il mutamento di destinazione urbanistica, e ha chiesto il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di tardività del ricorso, rilevando che il termine per l’impugnazione degli atti generali decorre dalla pubblicazione negli atti destinati alla pubblicità, avvenuta nel caso di specie sul BURC.
Nel merito, i primi due motivi sono stati ritenuti non condivisibili. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza amministrativa consolidata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5719 del 2025; Cons. Stato, Sez. IV, n. 2534 del 2024; Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2025), secondo cui le scelte pianificatorie sono espressione di discrezionalità sindacabile solo per eccesso di potere nelle forme della manifesta illogicità o irrazionalità. Il giudice non può sostituire la propria valutazione di merito a quella dell’amministrazione.
Il Collegio ha poi individuato la questione centrale nella sorte dell’istanza di permesso di costruire in presenza della nomina di un Commissario ad acta. Ha richiamato l’art. 10 della l.r. Campania n. 16/2004, che sospende le abilitazioni in contrasto con il piano in corso di approvazione. Ne deriva che il ricorrente non può vantare alcuna aspettativa, non essendogli stato rilasciato alcun titolo, né può censurare il PUC per non aver considerato la sua specifica situazione.
Quanto al terzo motivo, il TAR ha rilevato che il Comune ha correttamente seguito l’iter procedimentale previsto dall’art. 3 del Regolamento regionale n. 5/2011, esaminando e controdeducendo alle osservazioni. Le prescrizioni della Città Metropolitana sono state recepite nella successiva redazione dei POC. Il ricorrente, inoltre, non ha dimostrato che l’eventuale annullamento del Piano determinerebbe un ampliamento delle zone residenziali tali da soddisfare le sue aspettative.
Infine, il quarto motivo è stato respinto perché fondato sull’art. 24 della l.r. n. 16/2004, norma abrogata dall’art. 4, comma 1, lett. f), della l.r. n. 1 del 2011. L’adozione e l’approvazione degli strumenti urbanistici competono ora esclusivamente al Comune, mentre la Città Metropolitana ha solo il compito di dichiarare la coerenza dei PUC alle strategie sovracomunali. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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