L’accreditamento sanitario non può essere negato solo per la saturazione quantitativa del fabbisogno (TAR Calabria n. 1449 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private, la compatibilità della richiesta con il fabbisogno di prestazioni programmato dalla Regione non può essere valutata sulla base del solo dato quantitativo delle prestazioni già accreditate. L’art. 8-quater, comma 7, d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a), l. n. 118/2022, impone che l’accreditamento di nuove strutture sia concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché agli esiti dei controlli, sicché il diniego deve fondarsi su una valutazione comparativa che consideri anche qualità, sicurezza e appropriatezza delle prestazioni secondo criteri preventivamente stabiliti. Gli atti di programmazione del fabbisogno non sono immediatamente lesivi per gli operatori, che maturano l’onere di impugnazione solo all’esito del diniego del parere di compatibilità.

Il Fatto

Una società che gestisce una struttura sanitaria per cure domiciliari, autorizzata a 360 posti di Assistenza Domiciliare Integrata, proponeva domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992. L’Azienda Sanitaria Provinciale dichiarava la non compatibilità dell’istanza con i livelli di assistenza e il fabbisogno definiti dalla Regione, ritenendo il fabbisogno già soddisfatto dalle strutture accreditate. Dopo un rinnovo della richiesta e un diniego di conferma, l’operatore impugnava gli atti dinanzi al TAR deducendo vizi motivazionali e violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, oltre a chiedere il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato il ricorso ammissibile, escludendo ogni decadenza: gli atti di programmazione del fabbisogno hanno natura non immediatamente lesiva, mentre la lesione è stata prodotta dal diniego di compatibilità del giugno 2025. Non era dimostrata la consapevolezza dell’operatore circa la saturazione dell’offerta già in epoca precedente.

Nel merito, il Collegio ha accolto l’azione di annullamento richiamando la propria sentenza n. 736 del 2024, confermata in appello dal Consiglio di Stato. Ha evidenziato che l’art. 15, comma 1, lett. a), l. n. 118/2022 ha novellato l’art. 8-quater, comma 7, d.lgs. n. 502/1992, stabilendo che l’accreditamento di nuove strutture può essere concesso in base a qualità e volumi delle prestazioni e agli esiti dell’attività svolta e dei controlli, restando il fabbisogno complessivo un criterio non esclusivo.

La negazione dell’accreditamento fondata esclusivamente sulla saturazione quantitativa del fabbisogno da parte degli operatori storici è stata ritenuta una barriera all’accesso al mercato. La valutazione richiesta ha natura qualitativa e comparativa, secondo criteri preventivamente indicati dalla Regione. La delibera che predeterminava pareri negativi a catena per le nuove richieste è stata annullata nella parte in cui imponeva al coordinatore dei distretti di stilare dinieghi in ragione del solo fabbisogno già coperto.

La domanda risarcitoria è stata invece rigettata per difetto di prova del pregiudizio: l’accreditamento non comporta di per sé la contrattualizzazione, e la società poteva offrire le prestazioni sul mercato dei privati senza aver dimostrato alcuna diminuzione del fatturato. Le spese sono state compensate stante la soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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