Contributi consortili ASI esigibili dal concessionario anche senza prova della manutenzione (TAR Campania n. 2280 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I Consorzi per le aree di sviluppo industriale, enti pubblici economici a composizione prevalentemente pubblica, possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva di cui al R.D. n. 639/1910 e, quindi, dei concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 d.lgs. n. 446/1997, per il recupero dei contributi consortili. La circostanza che il R.D. n. 639/1910 menzioni i soli enti locali non osta, poiché l’art. 5, comma 4, d.l. n. 32/1995 incarica espressamente i Consorzi ASI della gestione e della riscossione delle quote secondo quella disciplina. Nel merito, l’obbligo di versare il contributo non è avvinto da alcun nesso sinallagmatico con l’effettiva esecuzione della manutenzione: esso sorge dalla mera ammissione del lotto nell’area consortile e dalla legge regionale, sicché il Consorzio non è tenuto a provare le prestazioni indicate nelle fatture.
Il Fatto
Una società insediata nell’agglomerato industriale di Marcianise-San Marco, subentrata ad altra ditta nella titolarità del lotto, ha proposto opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento emessa da una concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle quote consortili del Consorzio ASI di Caserta, per la somma relativa alle annualità 2012, 2013 e 2014.
La società ha contestato la legittimazione della concessionaria, l’insussistenza del credito e l’illegittimità della delibera consortile istitutiva del contributo, eccependo in subordine la prescrizione. Il giudice ordinario, investito dell’opposizione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo; la causa è stata quindi riassunta davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura dei Consorzi ASI, enti pubblici economici istituiti nell’ambito delle politiche di intervento straordinario per il Mezzogiorno e disciplinati dalla normativa regionale campana. Da tale qualificazione i giudici fanno discendere la competenza del Consorzio alla riscossione dei contributi di natura pubblicistica.
Sul primo motivo, il TAR ritiene infondata la tesi secondo cui la concessionaria non potrebbe operare per conto del Consorzio. Il R.D. n. 639/1910 non menziona i Consorzi semplicemente perché, al 1910, essi non esistevano; l’art. 5, comma 4, d.l. n. 32/1995 ha poi espressamente incaricato i Consorzi ASI della gestione e della riscossione delle quote secondo quella disciplina. A ciò si aggiunge la composizione prevalentemente pubblica dell’ente, formato essenzialmente da Comuni, e la sua inclusione tra gli organismi di diritto pubblico. Il Collegio richiama la Cass. civ. Sez. III n. 7365 del 2024 e le Sezioni Unite n. 8619 del 2015, che hanno riconosciuto la legittimazione del concessionario in ragione della natura pubblica delle entrate.
Quanto al limite demografico ex art. 3-bis d.l. n. 40/2010, il TAR lo ritiene non applicabile per analogia ai Consorzi, mancando un nesso tra popolazione dei Comuni consorziati e attività di riscossione. La convenzione, del resto, deriva da una gara non impugnata.
Nel merito dei restanti motivi, il Collegio esclude qualsiasi sinallagma tra contributo e manutenzione. L’obbligo trova fonte nella convenzione, nelle norme di attuazione del piano regolatore e nella legge regionale, e sorge dalla sola ammissione del lotto nell’area consortile, secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 799 del 2014; Cons. Stato n. 6173 del 2021). Ne consegue l’irrilevanza della mancata prova delle prestazioni e della contestata esecuzione dei lavori. La delibera istitutiva del contributo non è stata impugnata. L’eccezione di prescrizione è infine respinta, per essere stata interrotta dalla comunicazione in data 11.06.2014. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.