Pignoramento presso terzi: competenza ABF su svincolo e congruità del termine (ABF Collegio di Torino n. 3069 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pignoramento presso terzi, l’ABF è incompetente per materia a sindacare le modalità con cui l’intermediario, nella qualità di terzo pignorato, ha eseguito il pignoramento; è invece competente quando si controverte sullo svincolo delle somme, perché la questione attiene alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale bancario. Nessun obbligo di informativa preventiva al debitore esecutato incombe sull’intermediario terzo pignorato. Il termine di sette giorni tra la notifica dell’ordinanza da parte del creditore procedente e il ripristino dell’operatività del conto integra un termine congruo, non essendo imputabile alla banca il ritardo nell’acquisizione della nota riepilogativa finale di credito e accessori.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente, si avvedeva nel dicembre 2024 del blocco del conto disposto dalla banca in qualità di terzo pignorato, senza averne ricevuto comunicazione. Dopo l’ordinanza di assegnazione delle somme emessa dal Giudice dell’esecuzione, il ricorrente sollecitava più volte lo sblocco, che avveniva solo nel novembre 2025. Ha quindi chiesto all’ABF il risarcimento del danno, quantificato tra 5.000 e 10.000 euro, lamentando di aver dovuto prolungare da sei a diciotto mesi il rimborso di un finanziamento acceso per spese mediche.

L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per incompetenza dell’ABF sulle controversie concernenti l’esecuzione forzata e, nel merito, ha sostenuto di aver agito correttamente, di aver informato il cliente e di aver sbloccato il conto dopo aver ricevuto la notifica dell’ordinanza dal creditore procedente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Richiamando l’orientamento consolidato dell’ABF, distingue due piani: le modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi restano sottratte alla competenza dell’Arbitro, mentre rientra nella competenza la questione dello svincolo delle somme, che riguarda la corretta esecuzione del rapporto contrattuale. La contestazione sul modus operandi della banca è quindi dichiarata inammissibile; le doglianze su omessa informativa e tardivo sblocco sono esaminate nel merito.

Sul primo profilo, il Collegio afferma che nessun obbligo di informativa preventiva al debitore esecutato grava sull’intermediario quale terzo pignorato, richiamando sul punto Collegio di Napoli, decisione n. 6871/2016 e Collegio di Roma, decisione n. 1428/2016.

Sulla tardività dello sblocco, il Collegio ricostruisce la cronologia: pignoramento notificato il 20 dicembre 2024; ordinanza di assegnazione del 16 ottobre 2025; solleciti del ricorrente dal 23 ottobre 2025, con riscontro della banca che subordinava lo sblocco alla ricezione dell’ordinanza da parte dell’Ente creditore; notifica dell’ordinanza alla banca da parte del creditore procedente il 7 novembre 2025; pagamento delle somme assegnate e ripristino della piena operatività del conto il 14 novembre 2025.

Il Collegio reputa congruo il termine di sette giorni intercorso tra la notifica dell’ordinanza e lo sblocco. Non rileva, ai fini della valutazione della condotta dell’intermediario, che il ricorrente abbia avvisato la banca con semplice e-mail: tale comunicazione non può che essere priva della nota riepilogativa finale di credito e accessori che, secondo l’ordinanza di assegnazione, spetta al creditore procedente predisporre e trasmettere.

Il ricorso è pertanto dichiarato parzialmente inammissibile e non accolto nel resto, con conferma della correttezza dell’operato della banca nella fase successiva all’assegnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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