Truffa criptovalute e bonifici autorizzati dal cliente escludono il rimborso (ABF Collegio di Roma n. 4753 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della Direttiva 2015/2366/UE (PSD2), l’operazione di pagamento disposta per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, è autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento. Il raggiro che induca il cliente a effettuare il bonifico, anche mediante artifici e sedicenti intermediari, si colloca a monte del processo di autorizzazione e di autenticazione e non vulnera il sistema di sicurezza del PSP. La richiesta restitutoria del cliente non è pertanto accoglibile, salvo che la truffa sia perpetrata con strumenti sofisticati idonei a eludere le difese del sistema.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto il rimborso di euro 7.730,00, pari all’importo di quattro bonifici effettuati il 16, 17 e 18 giugno 2025. Le somme erano state destinate, secondo la prospettazione del cliente, al pagamento di commissioni legate al “recupero di cryptovalute rubate”, dietro indicazioni di sedicenti broker.
L’intermediario ha resistito al ricorso. Ha eccepito che le operazioni erano state disposte personalmente dal ricorrente e validate con procedura conforme alla SCA tramite il dispositivo del cliente, e che pertanto non potevano ritenersi non autorizzate. Ricevuta la richiesta di richiamo, la banca si era attivata per il recall dei pagamenti: senza riscontro per i bonifici istantanei ed esito negativo per il bonifico ordinario di euro 5.000,00.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha inquadrato la questione nel perimetro del d.lgs. n. 11/2010, nel testo modificato dal d.lgs. n. 218/2017 che ha recepito la PSD2. Il punto decisivo non è la natura fraudolenta dell’operazione economica, ma la modalità tecnica con cui il pagamento è stato impartito.
È pacifico, secondo il Collegio, che i bonifici siano stati disposti direttamente dal ricorrente, indotto dai raggiri dei truffatori a pagare presunte commissioni per investimenti in criptovalute. Richiamando l’orientamento condiviso dei Collegi ABF, la decisione afferma che quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e sottratta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2.
Il Collegio ha escluso che si tratti di una truffa perpetrata con strumenti sofisticati. Il raggiro ha avuto successo grazie alla condotta poco accorta e prudente del cliente, richiamando sul punto le decisioni Collegio di Milano n. 3445/2024, Collegio di Roma n. 472/2025 e Collegio di Milano n. 10925/2024. Ha inoltre rilevato che la banca aveva effettuato il recall dei bonifici, senza successo.
La truffa, osserva la decisione, si pone all’esterno — anzi a monte — del processo di autorizzazione e di autenticazione dei pagamenti, non vulnerando né riguardando il sistema di sicurezza del PSP, come affermato in Collegio di Roma n. 2879/2024. Il cliente, a fronte di un guadagno prospettato con l’investimento del proprio denaro in criptoattività, non ha ottenuto le somme auspicate: circostanza che non sposta la qualificazione dell’operazione sul piano della sicurezza dei pagamenti.
In linea con l’orientamento espresso in casi analoghi, richiamato con le decisioni Collegio di Milano n. 3053/2023, Collegio di Roma n. 4741/2024, Collegio di Bologna n. 10866/2025, Collegio di Roma n. 8532/2025 e Collegio di Roma n. 6528/2025, il Collegio ha respinto il ricorso, negando la restituzione delle somme.
Nota della Redazione
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