Piscina in zona agricola non sanabile e notifica ex art. 140 cod. (TAR Lazio n. 794 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In zona agricola la realizzazione di una piscina costituisce nuova edificazione che necessita di autonomo titolo abilitativo ed è assentibile solo se funzionale alla conduzione del fondo e all’esercizio di attività agricole o connesse, con la conseguenza che la relativa istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è infondata quando il richiedente non rivesta la qualità di imprenditore agricolo. La notificazione eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione, e il destinatario che contesti la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento deve proporre querela di falso, non essendo sufficiente la mera allegazione della falsità.
Il Fatto
Il Comune ha ingiunto alla proprietaria la demolizione di una vasca in calcestruzzo interrata per l’accumulo di acqua piovana, realizzata in difformità dagli elaborati grafici e dall’autorizzazione paesaggistica e in assenza di titolo edilizio. Accertata l’inottemperanza, l’ente ha emesso un’ordinanza-ingiunzione con sanzione pecuniaria, poi impugnata.
La ricorrente ha contestato la mancata notifica dell’ordine di demolizione, ha proposto un primo atto di motivi aggiunti per il silenzio sull’istanza di accesso, un secondo atto avverso l’ordinanza urbanistica e un terzo atto avverso il diniego di sanatoria, con cui l’amministrazione ha qualificato il manufatto come piscina non pertinenziale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto la censura introduttiva sulla notifica. L’ordine di demolizione risulta notificato ex art. 140 cod. proc. civ. con perfezionamento il 9 novembre 2012, per essere stato ricevuto da persona identificata dall’agente postale come legittimata. La notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa o decorsi dieci giorni dalla spedizione, secondo la Corte costituzionale n. 3 del 2010.
Il giudice ha ricordato che, per contestare l’avvenuta sottoscrizione dell’avviso di ricevimento, occorre la querela di falso, come affermato da Cass. civ., sez. II, n. 31395 del 2025. Poiché nulla di simile è stato proposto, la notifica resta accertata.
Il primo atto di motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, essendo stati depositati i documenti richiesti. Il secondo è stato dichiarato inammissibile per tardività, sia quanto all’ordine di demolizione sia quanto al verbale di inottemperanza, contestato oltre il termine decadenziale.
Nel merito, il diniego di sanatoria è infondato. Ai sensi dell’art. 55, comma 1, l. reg. n. 38/1999, ogni nuova edificazione in zona agricola è consentita solo se necessaria all’esercizio delle attività agricole. La piscina, con superficie di 72 mq, integra nuova edificazione e permane estranea alle esigenze del fondo. Non consta che la proprietaria sia imprenditrice agricola né che il manufatto sia funzionale alla conduzione aziendale, con conseguente piena legittimità del diniego e irrilevanza delle dimensioni e dell’idoneità al nuoto.
Nota della Redazione
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