Sopravvenuta revoca dei provvedimenti di ritiro delle armi e improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 1189 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca sopravvenuta, da parte dell’amministrazione, dei provvedimenti impugnati non integra di per sé la cessazione della materia del contendere, ove le revoche siano espressione di un potere amministrativo di ritiro pienamente discrezionale e non elidano con efficacia ex tunc ogni eventuale effetto lesivo dei provvedimenti gravati. In tale evenienza la domanda va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., presupponendo l’improcedibilità una situazione nuova che renda inutile la pronuncia del giudice, senza che residui alcuna concreta utilità per il ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lombardia due provvedimenti: il decreto della Questura con cui era stata disposta la revoca del porto di fucile per uso caccia e del relativo libretto personale, e il presupposto decreto della Prefettura che aveva disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni. Il ricorso era stato notificato nel maggio 2023 e corredato da istanza cautelare, respinta dal Tribunale con ordinanza n. 569 del 2023.
In prossimità del merito il Ministero resistente ha prodotto i sopravvenuti provvedimenti con i quali la Prefettura e la Questura hanno disposto, rispettivamente nell’aprile 2025, la revoca dei provvedimenti oggetto di gravame. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere; la resistente ha insistito per la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto escluso la configurabilità della cessazione della materia del contendere. Il Tribunale ha ricordato che tale istituto presuppone una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, idonea a soddisfare in modo pieno e irretrattabile la pretesa, sì da non residuare più alcuna utilità dalla pronuncia di merito.
Nel caso di specie, però, le sopravvenute revoche non hanno dato luogo a un’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, perché sono frutto di un potere amministrativo di ritiro pienamente discrezionale e non elidono con efficacia ex tunc ogni eventuale effetto lesivo, anche di natura risarcitoria, discendente dai provvedimenti gravati.
Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha osservato che l’improcedibilità presuppone una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutile la sentenza per essere venuta meno l’utilità della pronuncia del giudice. Il Tribunale ha richiamato sul punto l’orientamento del Cons. Stato, sez. II, n. 1227 del 2020, n. 8615 del 2019 e n. 3378 del 2019, nonché del Cons. Stato, sez. IV, n. 5402 del 2009 e n. 5355 del 2007.
I provvedimenti di revoca del divieto prefettizio e del porto d’armi escludono dunque la sussistenza di una concreta utilità della pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati. Il ricorrente, d’altra parte, non ha ravvisato gli estremi per una declaratoria di legittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm. Il Collegio ha pertanto ritenuto integrati i presupposti della declaratoria in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., compensando integralmente tra le parti le spese di lite in ragione dell’esito meramente processuale.
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Nota della Redazione
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