Opere precarie e precarietà funzionale: legittima la demolizione (TAR Sicilia n. 2613 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, la natura precaria di un manufatto, suscettibile di escludere la necessità del titolo abilitativo, va valutata con criterio funzionale, avendo riguardo all’uso cui l’opera è destinata: è precario il manufatto strumentale a soddisfare un’esigenza oggettivamente temporanea. Se le opere rispondono a esigenze stabili e permanenti, la precarietà va esclusa a prescindere dai materiali impiegati e dalla tecnica costruttiva. La precarietà non va confusa con la stagionalità, poiché l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura non esclude la destinazione del manufatto a esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo. Il limite dei centottanta giorni di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001 non integra una definizione generale di precarietà, ma il solo presupposto del regime di edilizia libera. Le opere riconducibili all’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee, soggiacciono a permesso di costruire e, se abusive, all’ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, atto dovuto e vincolato.

Il Fatto

La ricorrente gestisce un impianto per il rifugio e il ricovero di cani, realizzato in forza di concessione edilizia, su un terreno condotto in locazione con scadenza prevista al 2029. La realizzazione di un’opera ferroviaria aveva comportato l’occupazione d’urgenza e la successiva demolizione di larga parte della superficie coperta, con la necessità di ricollocare temporaneamente gli animali ospitati. Mediante una C.I.L.A. presentata nel 2024, la società ha installato box prefabbricati in acciaio zincato, cordoli e piattaforme in cemento armato, oltre a un’area di sgambamento recintata, sull’area residua della particella.

Il Comune ha qualificato tali opere come interventi di nuova costruzione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 380/2001, subordinate a permesso di costruire, e ne ha ingiunto la demolizione con ordinanza dirigenziale, con rimessione in pristino entro novanta giorni. La ricorrente ha impugnato il provvedimento contestando l’errore catastale, la qualificazione delle opere come precarie e la sproporzione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disatteso la censura sull’inesatta indicazione catastale. L’erronea individuazione delle particelle costituisce una mera irregolarità formale che non inficia la validità dell’atto, quando questo contenga una descrizione dettagliata delle opere tale da consentirne l’esatta individuazione materiale. Nel caso di specie le opere hanno riguardato la sola particella 376 e risultano puntualmente descritte nei sopralluoghi e negli atti istruttori, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 444 del 20 gennaio 2026 e C.G.A., Sez. Giurisdizionale, n. 492 del 9 aprile 2025.

Nel merito, il Tribunale ha aderito al criterio funzionale: la precarietà di un manufatto dipende dall’uso cui è destinato, non dai materiali o dalla tecnica costruttiva. Il manufatto deve presentare caratteristiche strutturali che ne consentano la facile amovibilità ed essere strumentale a un’esigenza oggettivamente temporanea, secondo il principio espresso da Cons. Stato, Sez. VII, n. 2579 del 27 marzo 2026. Il limite dei centottanta giorni dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001 non assume valenza definitoria generale, ma opera solo quale presupposto dell’edilizia libera.

Applicando tali coordinate, il Collegio ha escluso la natura precaria delle opere. I box, i cordoli e le piattaforme in cemento armato, le recinzioni e l’area di sgambamento pavimentata non consentono di ritenerle facilmente amovibili. Manca altresì un’esigenza oggettivamente temporanea: la durata dichiarata di diciotto mesi risulta ampiamente superata e non è nota la data di apertura del nuovo rifugio. La ricorrente ha continuato a partecipare a gare per il servizio di custodia dei cani, incrementando la popolazione ospitata, e conduce in locazione la particella fino al 2029. Per impatto volumetrico, tipologia costruttiva e destinazione d’uso, le opere integrano un organismo edilizio autonomamente utilizzabile.

Il Comune ha quindi correttamente inquadrato l’intervento come soggetto a permesso di costruire. Quanto alla dedotta sproporzione, il Tribunale ha ricordato che l’ordine di demolizione è espressione di un potere-dovere vincolato: una volta accertata l’esecuzione di opere qualificabili come nuova costruzione in assenza di titolo, l’Amministrazione è tenuta ad adottare la sanzione ripristinatoria, non occorrendo motivazione specifica sul tempo intercorso o sulla proporzionalità, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 930 del 4 febbraio 2026. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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