Estinzione del processo per rinuncia agli atti accettata dall’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 4 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del processo, depositata dalla parte o da un suo procuratore speciale senza riserve o condizioni, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c., purché sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. L’accettazione della controparte costituita è condizione di efficacia della rinuncia. Quando l’art. 110, comma 7, c.g.c. dispone che nulla vada statuito sulle spese, il giudice non deve pronunciarsi sulla loro liquidazione, restando assorbita ogni ulteriore domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, Sottufficiale della Marina Militare collocato in congedo, titolare di pensione erogata dalla Gestione Dipendenti Pubblici dell’INPS, aveva chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico secondo l’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota annua del 2,44% sulle quote calcolate con il sistema retributivo. L’Istituto aveva respinto la prima istanza e non aveva dato seguito alla seconda, pur formulata alla luce dell’interpretazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1 del 04/01/2021.

Il ricorrente aveva quindi adito il giudice contabile per ottenere l’accertamento del diritto al ricalcolo, la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione, oltre alla condanna alle spese con distrazione. Nel corso del giudizio l’Istituto aveva dato spontanea esecuzione al ricalcolo, liquidando la pensione con la rata di aprile 2024.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico delle pensioni ha rilevato che, con memoria depositata in data 6.11.2024, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, essendo venuta meno la materia del contendere a seguito dell’adempimento spontaneo dell’INPS. La rinuncia è stata formulata ai sensi dell’art. 110 c.g.c., con contestuale richiesta di estinzione del processo e di compensazione delle spese.

All’udienza del 20 dicembre 2024 la difesa dell’Istituto, unica parte costituita comparsa, ha dichiarato di accettare la rinuncia della controparte. Il giudice ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti di legge per l’operatività dell’istituto estintivo.

La Corte ha richiamato la disciplina dell’art. 110 c.g.c., secondo cui la rinuncia agli atti, fatta dalla parte o da un suo procuratore speciale, da notificarsi alle altre parti o da comunicarsi verbalmente in udienza, ha effetto soltanto se è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Nel caso concreto la rinuncia è stata depositata senza riserve o condizioni ed è stata accettata espressamente dalla difesa dell’INPS.

Integratisi i requisiti richiesti dalla norma, il giudice ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c. e ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo. Ai sensi del comma 7 del medesimo art. 110 c.g.c., nulla è stato statuito per le spese di lite, con conseguente assorbimento delle domande accessorie già formulate dalla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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