Deroghe per attività storiche non superano requisiti igienico-sanitari (TAR Veneto n. 329 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le deroghe previste dai criteri regolamentari comunali per le attività storiche di somministrazione operano esclusivamente sul piano dell’arredo urbano, della merceologia e degli elementi estetici dell’occupazione di suolo pubblico, non su quello dei requisiti strutturali e igienico-sanitari degli esercizi. Il divieto di rilascio e di rinnovo della concessione di plateatico per gli esercizi privi di servizi igienici ad uso del pubblico, posto dal Regolamento di igiene, è prescrizione tassativa e inderogabile, posta a tutela della salute pubblica. La previsione del pianino di zona, che individua l’area astrattamente occupabile, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per il rilascio del titolo, né attribuisce all’operatore frontista una posizione di diritto soggettivo o un’aspettativa qualificata al rinnovo. Il regime delle concessioni demaniali, alla scadenza, non configura alcun diritto di insistenza, ma una mera facoltà dell’Amministrazione di disporre il rinnovo in presenza dei presupposti di legge.

Il Fatto

Una società acquisiva nel febbraio 2024 un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in Venezia, dotato di regolare agibilità ad uso bar e iscritto nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio. L’attività beneficiava da decenni di un plateatico esterno, oggetto di concessioni succedutesi nel tempo; l’ultima, rilasciata nel 2019 con validità quinquennale, dava espressamente atto della conformità al pianino di zona e ai criteri regolamentari.

Alla scadenza, nell’aprile 2024, la società presentava domanda di rinnovo. Il Comune comunicava i motivi ostativi e, nonostante le osservazioni della ricorrente, confermava il diniego, rilevando che l’esercizio era privo di servizi igienici ad uso della clientela, requisito essenziale per il rilascio e il rinnovo del titolo. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Veneto con tre motivi, deducendo l’applicabilità della deroga per le attività storiche, l’illogicità della previsione del pianino rimasta inattuata e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, dei principi di proporzionalità e di buona fede.

La Motivazione della Corte

Il Collegio procede anzitutto all’esegesi dell’art. 12 bis, comma 2, dei Criteri regolamentari, che consente specifiche deroghe per le attività storiche. Il dato testuale e sistematico — il richiamo alla Commissione tecnica arredi e la documentazione richiesta (progetto, rendering, materiali degli espositori, merceologia) — circoscrive l’ambito della deroga agli aspetti estetici e funzionali dell’occupazione, non ai requisiti igienico-sanitari.

L’art. 5, comma 1, lett. b), dei Criteri rinvia espressamente, per gli esercizi di somministrazione, al Regolamento di igiene. L’art. 7, comma 3, del Regolamento di igiene subordina la concessione di plateatico alla disponibilità di almeno un servizio igienico per il pubblico; l’art. 26, comma 4, prevede che alle imprese prive di tali servizi non possano essere rilasciate concessioni e che quelle esistenti, alla scadenza, non possano essere rinnovate. La norma è formulata in termini tassativi e regola esattamente la fattispecie.

Il richiamo alla flessibilità per gli arredi non svuota la deroga di contenuto, che conserva piena efficacia nel proprio ambito. La tutela della salute pubblica prevale sulle esigenze economiche degli esercizi storici. Il Collegio sottolinea inoltre che la deroga è espressamente facoltativa e che, nella specie, non risulta presentata alcuna istanza corredata della documentazione prescritta.

Quanto al pianino di zona, esso opera su un piano distinto da quello dei requisiti igienico-sanitari: individua l’area astrattamente occupabile, ma non attribuisce un diritto soggettivo né precostituisce un’aspettativa qualificata al rilascio. Nessuna contraddizione logica sussiste tra la previsione pianificatoria e il diniego fondato sulla carenza di un requisito essenziale. Il principio di conservazione degli atti, codificato dall’art. 21-nonies, comma 2, della legge n. 241/1990, non consente di forzare norme regolamentari univoche né di creare deroghe non previste.

Infine, il Collegio esclude la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, avendo il provvedimento motivato in modo puntuale il rigetto delle osservazioni. Il principio di buona fede, di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, non può fondare il mantenimento di una situazione difforme dalle prescrizioni regolamentari sopravvenute: le regole di correttezza non sono regole di validità, ma di responsabilità. Il concessionario di suolo pubblico è titolare di un interesse legittimo, non di un diritto soggettivo, e non vanta alcun diritto di insistenza. Il ricorso è respinto, con condanna della società ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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