Accesso difensivo agli atti scolastici prevalente sulla riservatezza del minore (TAR Veneto n. 328 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo ai documenti amministrativi ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 prescinde dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori esperibili nel giudizio civile, poiché il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione. L’opposizione dei controinteressati non può fondare il diniego, essendo rimessa all’amministrazione la valutazione della fondatezza della richiesta. La presenza di dati sensibili, idonei a rivelare lo stato di salute, non è di per sé ostativa quando l’ostensione sia strumentale all’esercizio del diritto di difesa. È sufficiente un sia pur minimo collegamento tra gli atti richiesti e lo scopo difensivo, non competendo all’amministrazione né al giudice amministrativo alcuna valutazione sulla decisività del documento nel giudizio pendente.

Il Fatto

La ricorrente, madre di un minore, ha presentato in data 11 settembre 2025 e 18 settembre 2025 due distinte istanze di accesso agli atti ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 nei confronti della dirigente scolastica dell’istituto frequentato dal figlio. Con la prima ha chiesto copia dell’integrale fascicolo personale del minore, comprensivo dei certificati medici giustificativi delle assenze; con la seconda copia del registro delle assenze, dei verbali GLO, delle pagelle, dei test d’ingresso e delle verifiche scritte per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026.

Entrambe le istanze erano motivate dalla necessità di difendersi nel procedimento civile pendente davanti alla Corte d’Appello di Roma, avente ad oggetto il reclamo avverso il provvedimento che aveva confermato la decadenza dalla responsabilità genitoriale e il collocamento del minore presso l’abitazione paterna. La dirigente ha respinto le istanze con provvedimento del 10 ottobre 2025, richiamando l’opposizione del controinteressato, la tutela del contraddittorio già assicurata nel giudizio civile, la prevalenza della riservatezza del minore e un asserito abuso del diritto di accesso per la presentazione di due istanze di contenuto diverso. Le amministrazioni intimate non si sono costituite.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso e ricostruisce in primo luogo i presupposti dell’accesso: la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, il rapporto di strumentalità con la documentazione richiesta e, nelle ipotesi di accesso difensivo, la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici. Tali condizioni ricorrono, risultando le istanze funzionali al giudizio civile in cui si controverte della responsabilità genitoriale.

Il Collegio richiama la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 2020, secondo cui l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dall’art. 210, art. 211 e art. 213 cod. proc. civ. Resta rimessa al libero apprezzamento dell’interessato la scelta tra il rimedio della legge n. 241/1990 e la richiesta di esibizione istruttoria nel diverso giudizio. Il diniego di accesso è eccezione alla regola e non può essere disposto fuori dai casi espressamente previsti.

Quanto alle singole ragioni del diniego, la mancanza del consenso dei controinteressati non può fondarlo, spettando all’amministrazione valutare autonomamente la richiesta. La presenza di dati sensibili non è di per sé ostativa: l’istanza proviene dalla madre del titolare dei dati e l’ostensione è strumentale all’azione per riottenere la responsabilità genitoriale e alla tutela del diritto alla salute del figlio. Il collegamento difensivo è sufficiente, non dovendo l’amministrazione né il giudice amministrativo valutare l’ammissibilità, l’influenza o la decisività del documento nel giudizio pendente, apprezzamento riservato al giudice della causa.

Infine, non sussiste abuso del diritto di accesso: la prima istanza è derivata dalle indicazioni ricevute dal dirigente dell’istituto di provenienza; la seconda si è resa necessaria perché relativa anche a documentazione del nuovo anno scolastico, non ancora formata alla data della prima richiesta. Il ricorso è accolto, con ordine all’amministrazione di consentire l’accesso nel termine di sessanta giorni e nomina del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ambito Territoriale di Treviso, quale commissario ad acta. La richiesta di sanzione ex art. 26 c.p.a. è respinta per assenza di dolo, colpa grave o temerarietà, e le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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