La rettifica della legge di gara non preclude la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 251 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, resa dal difensore della parte ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione. In omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La tempestiva modifica della legge di gara da parte dell’Amministrazione integra giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una centrale di committenza regionale ha bandito una procedura aperta per l’affidamento, mediante appalto integrato, della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori per la costruzione di un nuovo presidio ospedaliero. Il disciplinare di gara, al par. 20.1, prevedeva, al criterio C) denominato “criterio di territorialità”, l’attribuzione di un punteggio fino a cinque punti in favore degli operatori economici con sede legale nella Regione da almeno tre anni.
Un’associazione di categoria ha impugnato la legge di gara, deducendo la violazione dei principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, per l’effetto distorsivo derivante dal predetto criterio. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha rettificato il disciplinare, ancorando il criterio a un elemento oggettivo e funzionale e non più al dato meramente formale della sede legale. Il ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nel processo amministrativo, vige il principio della piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Nell’ambito di tale disponibilità, la parte può legittimamente dichiarare di aver perso ogni interesse alla definizione del giudizio.
In presenza di una siffatta dichiarazione, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo il giudice decidere la controversia nel merito.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando la sussistenza di giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione del comportamento delle parti e della tempestiva modifica della legge di gara operata dall’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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