Sospensione della determina di smantellamento adottata in esecuzione di ordinanza riformata dal Consiglio di Stato (TAR Abruzzo n. 174 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Va sospesa l’efficacia della determinazione dirigenziale con cui l’Amministrazione comunale, in esecuzione di un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo di primo grado, ordina alla concessionaria di un’area comunale lo smantellamento di un impianto di telefonia mobile, allorché la predetta ordinanza sia stata riformata in appello dal Consiglio di Stato con sospensione dell’atto presupposto. L’atto esecutivo di un provvedimento cautelare caducato perde il proprio fondamento e non può produrre effetti, sussistendo l’esigenza di mantenere la res adhuc integra sino alla decisione del merito.
Il Fatto
La ricorrente, società di telecomunicazioni, impugnava la determinazione prot. n. 22609 del 27 maggio 2026 con cui il Comune aveva ordinato alla concessionaria dell’area lo smantellamento dell’infrastruttura di telefonia mobile utilizzata per la trasmissione del segnale e gli atti presupposti. L’ordinanza era stata adottata in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 104 del 29 aprile 2026 del medesimo TAR che aveva rigettato la domanda cautelare proposta dalla concessionaria.
Avverso tale ultima ordinanza il Comune aveva proposto appello, accolto dal Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 2532 del 26 giugno 2026, aveva sospeso l’efficacia della determinazione prot. n. 5058 del 3 febbraio 2026 con cui era stata ordinata la rimozione dell’impianto. La ricorrente chiedeva quindi la sospensione del successivo ordine di smantellamento, evidenziandone il vizio derivato dalla riforma dell’ordinanza che ne costituiva il presupposto.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto di dover accogliere la domanda cautelare rilevando che la determinazione impugnata era stata espressamente adottata in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 104 del 29 aprile 2026 di questo Tribunale, riformata dal Consiglio di Stato.
La circostanza che l’atto successivo fosse stato emanato per dare attuazione a un provvedimento cautelare ormai caducato ha privato la determina del suo presupposto essenziale, rendendo evidente il fumus del vizio di legittimità dedotto.
Il Collegio ha inoltre valorizzato il requisito del periculum in mora, ravvisato nell’esigenza di conservare la res adhuc integra sino alla definizione del giudizio di merito, tenuto conto che lo smantellamento dell’impianto avrebbe determinato un pregiudizio non rimediabile per la continuità del servizio di telecomunicazioni.
Sulla base di tali considerazioni il TAR ha accolto la domanda cautelare e compensato le spese di lite della fase, fissando l’udienza pubblica di discussione del merito.
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Nota della Redazione
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